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L. R. Calabria 24/11/2006, n. 14

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio "Legge urbanistica della Calabria".
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[Premessa]



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Art. 1

Al Titolo I della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 R sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 1, comma 2, lettera b, dopo le parole "storico-culturali" si aggiunge "anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica";

- All'art. 5, comma 2 si sostituiscono le parole "Piano Territoriale di coordinamento Regionale" con le parole "Quadro Territoriale Regionale";

- All'art. 5, comma 2, lettera a), dopo il punto relativo a " i corridoi di continuità ambientale" si aggiunge il seguente punto "gli areali civici e collettivi silvo-ambientali";

- All'art. 5, comma 2, lettera b), dopo il punto " suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani" si aggiunge il seguente punto "suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani";

- All'art. 7, comma 1, lettera e), dopo la parola interregionale si aggiunge "nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146 D.lgs. 42/04";

- All'art. 8, comma 1 si sostituiscono le parole " Assessorato Urbanistica e Ambiente"con le parole " Assessorato all'urbanistica e Governo del territorio" ;

- All'art. 8, comma 3, lettera e), è soppresso l'inciso "nonché elabora quelli contenuti nella banca dati sui centri storici calabresi (0.Re.S.Te)";

- All'art. 8, comma 5, dopo le parole "e dell'UNCEM si aggiungono l

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Art. 2

Al Titolo VI della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 17, comma 2, la parola "paesistica" è sostituita con la parola "paesaggistica"; la parola "paesistici" è sostituita con la parola "paesaggistici"; l'espressione "di cui all'articolo 149 e seguenti del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490" è sostituita dalla seguente " di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

- All'art. 17, comma 3, dopo la lettera c), si aggiunge la seguente lettera: "c bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti";

- All'art. 17, comma 3, lettera d), le parole "ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490" sono sostituite dalle parole "ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

- All'art. 17, comma 3, aggiungere la seguente lettera: "h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/04";

- All'art. 17, commi 4 e 5 le parole "Carta Regionale dei Suoli" sono sostituite dalle parole "Carta Regionale dei Luoghi";

- All'art. 17, dopo il comma 4, si aggiunge il seguente comma: "4 bis) Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti

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Art. 3

Al Titolo V della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 25, alla fine del comma 2, si aggiunge: "il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in base a quanto previsto dall'articolo 17 e la valutazione di sostenibilità di cui all'art. 10 della presente legge;

- All'art. 25, il comma 3, è sostituito con il seguente: "La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola Provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti";

- All'art. 25, comma 4, le parole "elabora il QTR e" si sostituiscono con le parole "elabora la versione definitiva del QTR e la";

- è aggiunto il seguente articolo 25bis:

"Art. 25 bis - (Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd’A)

1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D.lgs. 42/04 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.

2. Le competenze in materia di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione.

3. Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito .

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Art. 4

Al Titolo VI della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 36, comma 13, le parole "comma 11" sono sostituite con le parole “comma precedente";

- All'art. 36, il comma 16, è sostituito con il seguente: "16. Non potendo entrare a far parte del P.R.A. edifici ed opere che , alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del P.R.A.";

- La rubrica dell'art. 41 "Modalità di predisposizione" è così modificata:

"(Modalità di predisposizione del Progr

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Art. 5

Al Titolo VII della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 50, comma 3, si aggiunge la seguente lettera: "d) bis. le aree assoggettate ad u

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Art. 6

Al Titolo VIII della Legge regionale 16 aprile 2002, n. sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 53, comma 5, si eliminano le parole "inquadranti o comprensivi";

- è aggiunto il seguente articolo 53 bis:

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Art. 7

Al Titolo IX della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 8

Al Titolo X della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 R sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 61, il comma 1, viene sostituito con il seguente:

"1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province";

- All'art. 61, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:

"1 bis. In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 comma 8, 32, del DPR 380101 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta Regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con oneri a carico delle province inadem

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Art. 9

Al Titolo XI della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 69, il comm

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