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Regolam. R. Puglia 28/02/2017, n. 2

Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. MIPAF 31 luglio 2015.
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Testo del provvedimento


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 07/02/2017 di adozione del Regolamento;

Visto il Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, di attuazione, tra l’altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo che istituisce un quadro per la “Gestione rischio alluvioni” e la conseguente pianificazione a livello di Distretto Idrografico;

VISTO l’art. 98 comma 2 del dec

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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell’uso irriguo delle risorse, sia per l’irrigazione collettiva che per l’auto-approvvigionamento, definisce:

a) gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee Guida.

2. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori definizioni:

- irrigazione collettiva: irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui;

- auto-approvvigionamento: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti;

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CAPO II - OBBLIGHI, DISPOSIZIONI, STRUMENTI, METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI, DELLE RESTITUZIONI E DEGLI UTILIZZI IRRIGUI
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Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui collettivi

1. Per l’irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione, ed eventualmente la registrazione, i prelievi e le restituzioni di portata/volume pari o superiore a 100 l/sec medi continui nel periodo irriguo se provenienti da acque superficiali ovvero a 10 l/s medi continui nel periodo irriguo se provenienti da acque sotterranee. I prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei che approvvigionano gli schemi idrici consortili, andranno comunque monitorati entro il 31.12.2020, indipendentemente dai valori soglia innanzi definiti.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione a valle di impianti idroelettrici con restituzione

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Art. 4 - Obblighi di quantificazione dei prelievi e degli utilizzi irrigui in auto-approvvigionamento

1. Per l’auto-approvvigionamento sono soggetti ad obbligo di misurazione i prelievi superiori a 1 l/s medi continui nel periodo irriguo ovvero 25.000 mc/annuo nel periodo irriguo.

2. Su richiesta delle Autorit&agrav

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Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a nuove concessioni per prelievi

1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui agli articoli 3 e 4, senza la preventiva installazione e l’effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 6 nonché il monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

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Art. 6 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

1. Tutti i prelievi di cui agli articoli 3 e 4 e le restituzioni di cui all’articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all’articolo 7, entro il 31 dicembre 2018. Nelle more dell’installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all’articolo 9.

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Art. 7 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

1. Ai fini del presente Regolamento per la definizione dei criteri generali per l’individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee guida al capitolo 3.

2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d’uso:

- I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in Corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;

- II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;

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Art. 8 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui agli articoli 3 e 4 sono obbligati a:

a) mantenere in efficienza la s

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Art. 9 - Metodologie di stima

1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)”, sia per irrigazione collettiva che per l’auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell’installazione di misuratori.

2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l’irrigazione collettiva, si può procedere come di seguito specificato:

a) i prelievi di cui all’art. 3 comma 2 dovranno essere stimati ricorrendo

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Art. 10 - Fonti di finanziamento

1. Relativamente agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso anche a fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell’ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l’ammodernamento, l’efficientamento, o la riconversione di infrast

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CAPO III - CRITERI, MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
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Art. 11 - Criteri e modalità del monitoraggio

1. Ai fini della trasmissione e l’aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l’impiego dell’acqua a scopo irriguo, sono:

a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;

b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati;

c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;

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Art. 12 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

1. Per l’irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la cadenza temporale fissata dalle Linee Guida:

a) volumi prelevati e restituiti: per le grandi derivazioni e piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;

b) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all’armo, a fine armo, atteso l&rsquo

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Art. 13 - Gestione flussi informativi

1. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all’articolo 95, comma 3 del D.lgs. 152/2006 R:

a) i dati relativi all’irrigazione collettiva di cui agli ara. 3 e 12, sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui e successivamente validati da parte della Regione. In alternativa la Regione può fornire i dati gi&agr

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CAPO IV – SANZIONI
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Art.14 - Sanzioni

1. La Regione Puglia provvede con successiva legge regionale a normare le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che si rendessero responsabili di mancata installazione dei misuratori, di manomissione e malfunzionamento dei misuratori installati, ovvero di mancata restituzione. dei dati riferiti a prelievi e restituzioni operati.

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