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Sent. C. Giustizia UE 19/01/2017, n. C-344/15

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma - Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio - Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità - Presenza di operatori privati - Distorsioni della concorrenza di una certa importanza - Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale.

L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali.

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