Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 23/02/2005, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 27/12/2012, n. 45
- L.R. 04/06/2012, n. 20
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità) |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra; b) albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell’allegato 1 alla presente legge; b bis) albero monumentale: 1) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vis |
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Art. 3 - (Corpo forestale dello Stato)1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione secondo le modalità |
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Art. 4 - (Programma forestale regionale)1. Per la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, per la definizione e la programmazione degli interventi nel settore forestale, la Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il “Programma forestale regionale” N32 che: a) individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e |
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Art. 5 - (Ecocertificazione forestale)1. Per ecocertificazione forestale si intende la certificazione dei sistemi e dei processi di gestione forestale sostenibile. |
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Art. 6 - (Gestione associata delle superfici boscate)1. La Regione promuove la gestione forestale associata del patrimonio forestale pubblico e privato. |
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Art. 7 - (Incentivi all’imboschimento ed alla produzione legnosa nelle zone non montane)1. La Regione, tenuto conto dei dati dell’inventario forestale regionale, al fi |
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Art. 8 - (Formazione forestale)1. La Regione promuove corsi di formazione forestale rivolti agli operatori del setto |
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Art. 9 - (Albo regionale delle imprese agricolo-forestali)1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito l’albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali. |
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Art. 9 bis - (Lavori e servizi forestali in zona montana) |
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CAPO II - Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale |
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Art. 10 - (Tagli boschivi)1. Salvo quanto disposto all’articolo 12, è vietata la riduzione di superficie dei boschi esistenti, ovvero la trasformazione dei boschi di altra qualità di coltura nonché la conversione dei boschi di alto fusto in ceduo e dei cedui composti in cedui semplici o matricinati. 2. I tagli boschivi sono autorizzati dall |
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Art. 11 - (Vincolo idrogeologico)1. Dalla data di entrata in vigore della presen |
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Art. 12 - (Riduzione e compensazione di superfici boscate)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi: a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; |
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Art. 13 - (Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici)1. I boschi realizzati, migliorati, trasformati e quelli convertiti all’altofusto, nonché gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con contributi finanziari pubblici, anche parziali, sono gestiti secondo un apposito piano coltur |
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Art. 14 - (Libro regionale dei boschi da seme)1. Presso la struttura regionale competente in materia di foreste è istituito il |
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Art. 15 - (Disposizioni di difesa fitosanitaria)1. I proprietari o i possessori dei boschi o di formazioni vegetali monumentali hanno l’obbligo, entro sette giorni, di dare comunicazione della presenza di organismi n |
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Art. 15 bis - (Interventi forestali di pubblica incolumità)1. Sono definiti di pubblica incolumità gli interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravit&agr |
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Art. 15 ter - (Procedure per l’attuazione del piano d’intervento forestale straordinario)1. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto esecutivo di cui al comma 3 dell’articolo 15 bis sottoscrive un verbale di accordo bonario per la loro cessione temporanea a favore dell’ente competente all’attuazione |
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Art. 15 quinquies - (Accordi bonari per la realizzazione di interventi forestali) |
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Art. 15 sexies - (Determinazione dell’importo dei lavori)1. Il valore dei lavori posto a base delle procedure finalizzate alla attuazione degl |
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Art. 16 - (Demanio forestale regionale)1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale sono gestiti dalle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, tutela e valorizzazione del territorio montano), secondo i piani di cui all’articolo 6, comma 2, lettera h), della medesima legge regionale. |
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Art. 17 - (Vivai forestali regionali) |
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Art. 18 - (Organizzazioni montane)1. Le Comunanze, le Università degli Antichi Originari e le Associazioni Agrarie, comunque denominate, partecipano anche sotto il profilo produttivo e di tutela ambientale, al raggiungimento delle finalità stabilite dall’articolo 1 della presente legge. |
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CAPO III - Difesa dei boschi dagli incendi |
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Art. 19 - (Prescrizioni e divieti)1. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo. 2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all’articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l’accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione: a) dell’accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro; b) dell’accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitu |
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CAPO IV - Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi N19 |
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Art. 20 - (Tutela degli alberi ad alto fusto)1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp |
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Art. 21 - (Autorizzazione all’abbattimento)1. È vietato l’abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all’articolo 20, comma 1, senza l’autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta. 2. L’autorizzazione all’abbattimento è concessa nei seguenti casi: a) realizzazione di opere pubbliche; |
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Art. 22 - (Potatura)1. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell’articolo 20 possono essere so |
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Art. 23 - (Compensazione)1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell’articolo 21 “, comma 2, lette |
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Art. 24 - (Tutela delle siepi)1. Al fine di salvaguardare l’integrità ecologica e paesistico-ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l’erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati. 2. È vietata l’estirpazione delle siepi senza l’autorizzazione del Comune. In zona montana l’au |
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Art. 25 - (Formazioni vegetali miste)1. Qualora una formazione vegetale sia costituita da due o più degli elementi |
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Art. 26 - (Formazioni vegetali monumentali)1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera l |
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Art. 27 - (Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a tal proposito un apposito elenco, periodic |
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Art. 28 - (Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)1. Ai fini della inedificabilità prevista dall’articolo 30, comma 14, i Comuni ist |
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CAPO V - Accertamento e sanzioni |
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Art. 29 - (Accertamento delle infrazioni)1. L’accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge spetta al Corpo forestale dello Stato. |
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Art. 30 - (Sanzioni)1. L’esecuzione di tagli boschivi senza l’autorizzazione, o senza la dichiarazione di inizio lavori di cui all’articolo 10, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00; alla medesima sanzione è soggetto chi inizia i lavori prima della data indicata nell’autorizzazione o nella dichiarazione di inizio lavori. 2. La violazione a quanto disposto ai sensi dell’articolo 11 è punita con le sanzioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e dal r.d.l. 3267/1923. Gli enti competenti possono prescrivere l’esecuzione di lavori riparatori e di opere necessarie ad evitare i danni di cui all’articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Gli stessi enti provvedono direttamente all’esecuzione delle opere a spese dell’interessato qualora questi non le esegua con le modalità e nei termini prescritti. |
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Art. 31 - (Applicazione delle sanzioni)1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. |
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CAPO VI - Disposizioni finanziarie |
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Art. 32 - (Norma finanziaria)1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 2.740.153,29. 2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. |
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CAPO VII - Norme finali |
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Art. 33 - (Procedure)1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, sentita la competente Commissione consiliare, approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge e stabilisce le modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazi |
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Art. 34 - (Norme finali e transitorie)1. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale già adottati o approvati, nelle parti in cui individuano o definiscono i boschi secondo la normativa vigente prima de |
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Art. 35 - (Decorrenza degli effetti)1. Gli effetti degli articoli 4, comma 2, 5, 6, 7, 8, 9, comma 4, 20, comma 4, 27, co |
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Art. 36 - Omissis |
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Allegato 1 - Allegato 2 Omissis |
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