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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/12/2016

Approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in i particolare gli articoli 8, 11 e 17;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e le sue successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1994, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 159 del 5 marzo 2007, con cui è stato approvato il Piano del Parco nazionale dell'Aspromonte, pubblicato nel BURC, Suppl. Straord. n. 2 al n. 16 del 1° settembre 2007, parti I e II;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 364 del 10 maggio 2010 con c

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Art. 1.

1. È approvato il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte in uno con i relativi annessi tecnici e cartograf

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Allegato
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Titolo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dalla

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Art. 2. - Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire e promuovere in forma coordinata, nelle aree comprese nel Parc

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Art. 3. - Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2 il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il

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Art. 4. - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

a) «abbruciamento», l'uso del fuoco per bruciare residui vegetali connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali;

b) «armi», con eccezione delle armi-giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi del codice penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;

c) «biodiversità», la variabilità degli organismi viventi di tutte i regni, inclusi, tra l'altro, quelli terrestre, marino ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

d) «bivacco», sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di alpinisti d escursionisti;

e) «bicicletta con pedalata assistita», è un velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore;

f) «catasto dei sentieri», la banca dati relativa a tutti i sentieri del Parco, in condizione o meno di fruibilità;

g) «campeggio», sosta all'aperto per più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte;

h) «contratti di responsabilità», atti di convenzione stipulati dall'Ente Parco con associazioni, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi condivisi e misurabili;

i) «difficoltà del sentiero», individua il grado di difficoltà nella percorrenza e l'interesse prevalente, suddivisa nelle seguenti categorie:

1) sentiero turistico (T): sentiero che si sviluppa su stradine pedonali o mulattiere facilmente identificabili, nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo;

2) sentiero escursionistico (E): sentiero privo di diffico

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Titolo II - Norme d'uso del territorio
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Sezione I - Norme generali
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Art. 5. - Rispetto della quiete dell'ambiente naturale

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; è altresì vietato l'e

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Art. 6. - Salvaguardia della pulizia dei luoghi

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo, fuori dagli appositi contenitori, di r

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Art. 7. - Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente individuate.

2. È consentito ai proprietari di edifici ed agli aventi titolo accendere fuochi, nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi, per cucinare vivande o per usare bracieri p

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Art. 8. - Attività di campeggio e bivacco

1. Nelle zone A e nelle aree della rete europea Natura 2000, per le quali le specifiche misure di conservazione lo prevedano, non è consentito campeggiare e bivaccare.

2. Nelle zone B, C, D del parco il bivacco ed il campeggio sono consentiti esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate.

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Art. 9. - Riprese fotografiche, video e cinematografiche

1. Nelle aree del Parco accessibili, è consentita, liberamente e gratuitamente, la ripresa fotografica e cinematografica dilettantistica e per scopi non commerciali. Le riprese fotografiche, video e cinematografiche devono essere effettuate rispettando scrupolosamente le norme comportamentali disciplinate dal presente regolamento, senza arrecare disturbo alle specie anim

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Art. 10. - Introduzione e attraversamento del parco con armi ed esplosivi

1. In tutto il territorio del Parco è vietata, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'introduzione di armi di cui al primo periodo dell'art. 4 alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e di oggetti alle stesse assimilati, di cui all'art. 4 comma 1 lettera gg), di esplosivi, di cui al suddetto art. 4 lettera o), e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, di cui al suddetto art. 4 lettera ee), fatto salvo quanto riportato nel presente articolo.

2. È consentito l'introduzione e il trasporto delle armi ai seguenti soggetti:

a) appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti secondo i termini delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti;

b) addetti al servizio di polizia municipale, cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;

c) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del servizio di appartenenza;

d) privati, cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 7

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Art. 11. - Introduzione di cani e di gatti

1. Nelle zone A è fatto divieto assoluto di introdurre cani.

2. Nelle zone B, C e D è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti al guinzaglio, in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 e successive mod

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Art. 12. - Attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di soccorso, di sorveglianza, e di servizio svolte

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Sezione II - Accesso al territorio del parco
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Art. 13. - Accessibilità pedonale

1. Nelle zone A del Parco gli escursionisti, previo nullaosta dell'Ente Parco, possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica e riportati nella tavola n. 16 del Piano del Parco, senza mai allontanarsi da essi.

2. Nelle zone B, C, e D gli escursionisti possono percorrere i sentieri individuati da apposita segnaletica.

3. Per i sentieri o le porzioni di essi che attravers

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Art. 14. - Accessibilità per anziani, diversamente abili, e bambini

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili e bambini è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature, individuati con apposita segnaletica.

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Art. 15. - Accesso con velocipede e a cavallo

1. In tutto il territorio del Parco è consentito l'accesso con velocipede e a cavallo lungo la viabilità statale, provinciale, comunale e lungo le strade silvopastorali all'uopo individuate e distinte.

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Art. 16. - Circolazione con mezzi motorizzati

1. Nelle zone A del Parco, nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale) è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente previo nullaosta dell'Ente parco:

a) ai residenti nel territorio del parco;

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Art. 17. - Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri

1. L'Ente Parco, al fine di migliorare la fruizione della rete dei sentieri, cura l'istituzione e l'aggiornamento del «Catasto dei Sentieri», costituito da una banca dati relativa a tutti i sentieri presenti nel territorio del parco, in condizione o meno di fruibilità, restituita cartograficamente nell'Annesso B) al presente regolamento, che per ogni sentiero contiene le seguenti informazioni:

a) numero del sentiero, che lo individua univocamente;

b) rappresentazione planimetrica in scala non inferiore a 1:25.000;

c) profilo altimetrico, con scala delle distanze non inferiore a 1:25.000;

d) coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi del sentiero con frequenza tale da consentire l'individuazione dell'andamento planoaltimetrico del sentiero stesso;

e) descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione;

f) localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l'escursionista lungo il percorso o nelle immediate vicinanze;

g) tempo di percorrenza del sentiero in entrambi i sensi di cammino, suddiviso per tratti di durata non superiore alla mezz'ora;

h) difficoltà del sentiero, suddivisa per tratti omogenei;

i) percorribilità con velocipedi e/o animali da sella o da soma, suddivisa per tratti omogenei;

l) schede di dettaglio sulla segnaletica verticale per ogni luogo di posa;

m) informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata, suddivise per tratti omogenei;

n) stime sul numero di escursionisti che fruiscono annualmente del sentiero;

o) dati disponibili sugli incidenti occorsi agli escursionisti, con indicazione del luogo, della causa e della gravità dell'evento.

2. In relazione ai sentieri individuati nel Catasto dei sentieri, l'Ente Parco, con cadenza almeno quinquennale, redige il Piano della rete dei sentieri che individua le priorità di intervento, sulla base dei seguenti parametri:

a) stima e previsione del numero di escursionisti che fruiscono annualmente dei sentieri;

b) valutazione della compatibilità della fruibilità di siti di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o culturale, con le esigenze di salvaguardia e conservazione degli stessi;

c) costi di realizzazione e di manutenzione de

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Art. 18. - Esercizio del volo

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.

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Art. 19. - Limitazioni all'accesso

1. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Ente Parco dispon

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Titolo III - Norme per la conservazione della biodiversità e la tutela del paesaggio
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Sezione I - Gestione della flora, della fauna e degli habitat
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Art. 20. - Siti della Rete Europea Natura 2000

1. L'Ente Parco esprime parere sui piani e/o progetti interessanti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) compresi interamente e/o parzialmente nel territorio del Parco, fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche di ciascun SIC.

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Art. 21. - Flora

1. In tutto il territorio del Parco non è consentito il prelievo e l'asportazione di vegetali, di piante o parti di piante, e dei prodotti del sottobosco, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 22 .

2. La raccolta di piante e di vegetali è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, per i soli motivi di studio o di ricerca scientifica. In ogni caso è sempre vietata l'estirpazione o co

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Art. 22. - Raccolta della flora spontanea, di funghi e di altri prodotti del sottobosco

1. Nelle zone A la raccolta delle piante selvatiche commestibili e dei prodotti del sottobosco è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente per motivi di ricerca scientifica e di studio.

2. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta dei funghi con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) è fatto obbligo ai ricercatori di pulire i funghi, anche sommariamente, sul posto;

b) è vietato l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi che raschiando il suolo operino un danneggiamento ai miceli fungini, allo strato umifero del terreno o all'apparato radicale della vegetazione;

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Art. 23. - Fauna

1. In tutto il territorio del Parco è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, esercitare l'attività venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonché:

a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche;

b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. È vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche che non siano detenuti in conformità a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, da direttive comunitarie, convenzioni internazionali e leggi regionali. È altresì vietata la detenzione non autorizzata di parti di animali appartenenti alla fauna (quali ad esempio parti di scheletro, trofei, pelli,.) ad eccezione di parti o prodotti derivati legalmente acquisiti e con relativa certificazione comprovante la liceità dell'acquisizione in base alla normativa vigente.

3. In tutto il territorio del Parco non è consentito recuperare selvaggina che, pur colpita fuori dal perimetro del Parco, si trovi all'interno dell'area protetta.

5. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente Parco, che stabilisce s

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Art. 24. - Difesa dagli incendi boschivi

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di difesa dagli incendi boschivi, secondo le modalità previste nel Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva dagli incendi boschivi, o Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.), redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. I relativi interventi sono autorizzati dall'Ente Parco, che imparti

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Sezione II - Difesa del suolo e dei corpi idrici, recupero dei valori geologici
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Art. 25. - Asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati:

a) l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, di minerali e di fossili;

b) la raccolta e il danneggiamento di reperti archeologici

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Art. 26. - Attività estrattiva e mineraria, scavi e movimenti di terreno

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave e miniere. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni è consentita, previo nullaosta dell'Ente P

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Art. 27. - Corpi idrici

1. In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo. Sono fatti salvi, previo nullaosta dell'Ente Parco, gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e alla salvaguardia del territorio.

2. Nelle zo

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Art. 28. - Assetto idrogeologico

1. Nella parte di territorio del Parco oggetto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Calabria vigente si applicano le norme di attuazione e le misure di salvaguardia contenute nel suddetto Piano e le successive modif

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Art. 29. - Cicli biogeochimici

1. Al fine di salvaguardare il paesaggio, gli ambienti naturali, la flora, la fauna e i rispettivi habitat all'interno del

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Art. 30. - Recupero ambientale

1. L'Ente Parco può promuovere, anche attraverso sostegni economici, interventi di monitoraggio, di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di

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Sezione III - Gestione agrosilvopastorale
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Art. 31. - Agroecosistemi

1. In tutto il territorio del parco è vietata l'introduzione di colture da organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

2. Nelle zone A non sono consentite le attività agro-silvo-pastorali.

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Art. 32. - Foreste e indennizzi per mancati tagli boschivi

1. Le previsioni del presente Regolamento per la gestione forestale nel territorio del Parco sono finalizzate alla sua sostenibilità ambientale e fanno riferimento alla normativa vigente, alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali (P.M.P.F.) locali-provinciali e/o al regolamento forestale regionale ed alle «Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei parchi nazionali» della Direzione generale per la Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali pubblicate nel 2002.

2. L'Ente Parco, sulla base di successive considerazioni, derivanti da studi tecnico-scientifici riconosciuti e condivisi, o consolidate con l'esperienza, concernenti approcci gestionali innovativi di valenza ecosistemica, oppure relative a particolari obiettivi di tutela dell'area protetta da perseguire attraverso sperimentazioni in definiti ambiti territoriali del parco, integra ed aggiorna con successivi specifici provvedimenti le previsioni del presente articolo ed i contenuti dei piani dei tagli boschivi all'interno del Parco.

3. Nelle zona A si persegue l'obiettivo della conservazione di tutti gli ecosistemi forestali, che sono lasciati alla libera e naturale evoluzione eliminando qualsiasi i

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Art. 33. - Raccolta della legna

1. Nelle zone A non è consentita la raccolta della legna.

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Art. 34. - Recinzioni

1. Nelle zone A è consentita la realizzazione di recinzioni in legno, previo nulla osta dell'Ente Parco.

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Sezione IV - Gestione delle trasformazioni del territorio del parco
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Art. 35. - Tipologie e attività edilizie

1. Nel territorio del Parco, tutti gli interventi edilizi, le cui tipologie sono definite dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, devono garantire la salvaguardia del paesaggio naturale e costruito, attraverso l'utilizzo e il rispetto delle tipologie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale e nel rispetto delle linee guida al momento disponibili in materia di compatibilità delle costruzioni e dei manufatti con la salvaguardia di specie rare o protette (ad esempio: Quaderni per la Conservazione della Natura N. 28 - Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi).

2. Nel territorio del Parco l'attività edilizia, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dei titoli abilitativi, è condizionata all'ottenimento del nullaosta preventivo dell'Ente Parco, subordinato al rispetto delle modalità progettuali ed esecutive di cui al presente regolamento.

3. I piani per gli insediamenti produttivi, i piani esecutivi, i programmi pluriennali di attuazione, i piani di zona per l'edilizia pubblica residenziale ed economica e residenziale, i piani territoriali paesaggistici, il piano urbanistico territoriale, i piani strutturali, comunali, singoli o associati e relative varianti, sono soggetti all'approvazione dell'Ente Parco.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli Enti facenti parte della Comunità del Parco adeguano i loro strumenti urbanistici e i rispettivi regolamenti alle sue previsioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.

5. Nelle zone del Parco interessate da incendi e/o da atti dolosi non può prevedersi destinazione urbanistica diversa da quella precedentemente in atto. Sui predetti suoli sono vietati:

a) per 15 anni, la realizzazione di edifici e di strutture per insediamenti civili di qualunque tipo;

b) per 5 anni, le attività di rimboschimento o di ingegneria ambientale sostenuta con risorse finanziarie pubbliche;

c) per 10 anni, il pascolo limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

6. L'Ente Parco e la Soprintendenza Archeologia , belle arti e paesaggio concordano le eventuali azioni da intraprendere per necessità di tutela e/o valorizzazione dei beni di competenza. In particolare l'Ente Parco concede nulla osta agli interventi previamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia su beni di interesse archeologico presenti all'interno del Parco. Nell'eventualità di nuovi rinvenimenti archeologici effettuati nel corso di lavori condotti da soggetti autorizzati dall'Ente Parco, questi hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Soprintendenza competente, lasciando intatto il contesto ri

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Art. 36. - Infrastrutture per la produzione ed il trasporto di energia e per le telecomunicazioni

1. Nelle zone A, B e C, ai fini della tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi, non è consentita l'installazione di tralicci di linee elettriche aeree ad alta tensione. Nelle zone B e C è consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la realizzazione di linee elettriche ad alta tensione e a media tensione interamente interrate, lungo la viabilità esistente, salvo che tale modalità non comporti un impatto ambientale maggiore delle modalità alternative proposte.

2. Nelle zone A non è consentita l'installazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia e di impianti per le telecomunicazioni.

3. Nelle zone B è consentito installare, previo nullaosta dell'Ente Parco, i seguenti impianti:

a) antenne di telefonia mobile, previa approvazione del Pian

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Art. 37. - Rete viaria

1. Nelle zone A e B è vietato aprire nuove strade. È fatta salva, previo nullaosta, la realizzazione di quelle espressamente previste nel Piano del Parco, per le quali in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è richiesta la presentazione di specifici e approfonditi studi sugli impatti ambientali.

2. Nelle zone A non è consentito asfaltare le strade. È consentito, previ

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Art. 38. - Cartelli e insegne pubblicitarie, simboli e strutture commemorative

1. In tutto il territorio del Parco, anche lungo le strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i centri urbani, è vietato apporre cartelli, manifesti e segnali

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Titolo IV - Altre attività
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Sezione I - Attività produttive sostenibili
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Art. 39. - Attività turistica

1. L'Ente Parco favorisce l'uso turistico del territorio attraverso la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di strutture idonee quali centri visita, porte di accesso

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Art. 40. - Marchio del Parco

1. L'Ente Parco concede, a richiesta degli interessati e sulla base di apposita convenzione, l'uso del proprio marchio all

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Art. 41. - Sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

1. Al fine di incentivare l'economia locale, l'Ente Parco interviene, anche attraverso contributi a favore di privati, per

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Sezione II - Attività di ricerca scientifica, ricreativo-sportive e culturali
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Art. 42. - Disciplina delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria

1. Nel Parco la ricerca scientifica e biosanitaria è consentita previo nullaosta dell'Ente Parco.

2. Il prelievo di organismi e campioni di fauna, flora, minerali e rocce, è consentito ad enti ed istituzioni, per motivi didattici, di studio e scientifici, previo nullaosta dell'Ente Parco, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico.

3. La richiesta di nullaosta

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Art. 43. - Attività sportive e ricreative

1. Nelle zone A è vietata ogni attività e manifestazione sportiva e ricreativa, fatta salvo l'attività di escursionismo praticata lungo i sentieri individuati nell'Annesso B).

2. Nelle zone B, C e D del Parco, f

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Art. 44. - Pesca sportiva

1. Nelle zone A e nelle aree della rete europea Natura 2000 non è consentito l'esercizio della pesca sportiva.

2. Nelle zone B, C, e D la pesca sportiva è consentita, in osservanza della normativa nazionale e regionale vigenti in materia, previo nullaosta dell'Ente Parco, secondo le modalità e le prescrizioni, con gli attrezzi e nei luoghi, di seguito riportati:

a) con canna da pesca, anche dotata di mulinello;

b) con lenza, dotata di un solo amo e terminale con un solo dardo sprovvisto di ardiglione;

c) esclusivamente durante le ore diurne e con i piedi all'asciutto;

d) negli specchi d'acqua artificiali e nei corsi d'acqua riportati nella apposita cartografia di cui all'Annesso H), ossia nel tratto principale del torrente, con esclusione di qualsiasi attività di pesca nei primi 500 metri dalla sorgente e negli affluenti al fine di preservare l'habitat e consentire la riproduzione delle specie. Tale limite è segnalato dall'Ente Parco con apposita tabellazione;

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Art. 45. - Attività speleologica

1. L'attività speleologica è consentita, per l'esplorazione e la ricerca scientifica, previo nullaosta dell'

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Art. 46. - Attività di educazione ambientale

1. L'Ente Parco promuove e svolge attività di educazione ambientale, realizzate anche attraverso convenzioni con associazioni ambien

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Art. 47. - Valorizzazione delle attività tradizionali e dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti

1. L'Ente Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e le esperienze di «Patrimoni di Comunità» (Community Conserved Are

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Art. 48. - Attività di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e di promozione del territorio l'Ente Parco può avvalersi d

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Art. 49. - Concessione di finanziamenti e contributi

1. L'Ente Parco, in attuazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione, favorisce e promuove - mediante la concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni - gli interventi e le attività di soggetti pubblici e privati, singoli e/o associati, che si svolgono nell'ambito del territorio del Parco, in quanto conformi alle finalità istituzionali e agli obiettivi e alle priorità di gestione del Parco. I contributi e/o i finanziamenti sono concessi esclusivamente a favore di iniziative ricadenti all'interno del Parco, o che comunque producono impatti o riflessi diretti a favore del Parco. Non è finanziabile il recupero di strutture o la realizzazione di opere situate fuori dal perimetro del Parco. I criteri, le modalità e le tipologie degli interventi e delle attività ammesse a godere dei finanziamenti, dei contributi e delle agevolazioni dell'Ente Parco sono individuati nei commi successivi.

È fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di concedere finanziamenti, contributi e agevolazioni per interventi che, pur non espressamente previsti, rivestono particolare interesse per l'Ente Parco.

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Titolo V - Sanzioni
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Art. 50. - Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, consistenti nel pagamento di una sanzione da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 1.032,91, irrogata dal legale rappresentante dell'Ente Parco.

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Titolo VI - Norme finali
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Art. 51. - Usi civici

1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuet

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Art. 52. - Danneggiamenti delle attrezzature, del patrimonio del Parco provocato da terzi e danni provocati dalla fauna selvatica

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi, dei beni culturali, del patrimonio ambientale e naturale, presenti nel Parco, comporta, secondo i casi, oltre le sanzioni di legge e la possibilità di ottenere con provvedimento di ingiunzione il ripristino del danno, l'obbligo o la facoltà dell'Ente Parco di rivalersi per i danni subiti.

2. L'Ente Parco indennizza, a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modific

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Art. 53. - Danno ambientale

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni recanti norme per la protezione della fauna selvatica, la conservazione degli habitat naturali e seminaturali;

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Art. 54. - Nullaosta

1. La richiesta di nullaosta all'Ente Parco, ove prevista, per gli interventi, gli impianti e le opere consentite, è

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3467441 6268038
Art. 55. - Deroghe e limitazioni

1. La Direzione dell'Ente Parco per motivi d'urgenza, connessa alle funzioni di sorveglianza, di tutela e di gestione dell

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Art. 56. - Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse ex-novo nella riperimetrazione del Parco e non contemplate nel Piano del Parco

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e nelle more dell'aggiornamento del Piano del Parco, per le aree inclu

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Art. 57. - Efficacia dei regolamenti provvisori

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti relativi alle discipline: del trasporto delle armi, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente Parco del 5 giugno

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