Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 14/11/2011, n. 21
L. R. Marche 14/11/2011, n. 21
L. R. Marche 14/11/2011, n. 21
L. R. Marche 14/11/2011, n. 21
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/11/2012, n. 37
- L.R. 27/12/2012, n. 45
- L.R. 29/11/2013, n. 44
- L.R. 23/12/2013, n. 49
- L.R. 04/12/2014, n. 33
- L.R. 13/04/2015, n. 16
- L.R. 02/12/2016, n. 27
- L.R. 18/04/2019, n. 8
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell’Unione europea, sostiene l’agricoltura e il mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, allo scopo di: a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse peculiari di ciascun te |
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TITOLO I - MULTIFUNZIONALITA’ |
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CAPO I - AGRITURISMO |
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Art. 3 - (Attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate, anche in forma societaria o in associazione tra loro, dai soggetti di cui all’articolo 11, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. |
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Art. 4 - (Rapporto di connessione)1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all’attività agricola è superiore a |
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Art. 5 - (Ospitalità)1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono l’attività di ospitalità non può essere superiore a: a) quaranta posti letto per l’ospitalità in alloggi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a). Tale limite è elevato a cinquantacinque posti letto per le aziende ricadenti nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, nonch&eacu |
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Art. 6 - (Somministrazione di alimenti e bevande)1. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende l’attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti enogastronomici forniti dall’azienda agrituristica ai propri ospiti, che deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana. 2. Al fine indicato al comma 1, l’azienda garantisce che: a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale; b) un ulteri |
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Art. 7 - (Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali)1. Rientra tra le attività agrituristiche l’organizzazione di degustazio |
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Art. 8 - (Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali)1. Rientra nell’attività agrituristica la fornitura di servizi ricreativi, sportivi, divulgativi o c |
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Art. 9 - (Fattoria didattica)1. L’organizzazione della fattoria didattica consente di accogliere presso l’azienda agricola scolaresche o altri ospiti ed è rivolta: |
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Art. 11 - (Operatori agrituristici)1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 e che esercitano l’attività in base alle disposizioni stabilite dalla presente legge. 2. Per l’esercizio dell’attività |
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Art. 12 - (Elenco regionale degli operatori agrituristici)1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l’elenco regionale degli operatori agrituristici. L’elenco contiene un’apposita sezione cui sono iscritti gli operatori agrituristici che svolgono l’attività di cui all’articolo 9. |
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Art. 14 - (Obblighi degli operatori)1. Oltre a quanto previsto all’articolo 13, gli operatori agrituristici sono tenuti a: a) comunicare l’eventuale sospensione dell’attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente; |
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Art. 15 - (Pubblicità dei servizi e prezzi)1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, compreso l’elenco delle camere con l’i |
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Art. 16 - (Immobili destinati all’agriturismo)1. Per l’esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all’attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni. Per determinare la data di edificazione dei fabbricati realizzati dopo il 1967, si |
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Art. 17 - (Recupero del patrimonio edilizio)1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione s |
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Art. 20 - (Formazione professionale)1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggior |
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Art. 22 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all’articolo 21 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno “quinquennale” N17, fatto salvo quanto p |
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Art. 23 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. L’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 13 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Contestualmente, il Comune dispone la chiusura dell’esercizio. 2. Chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 11, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. 3. L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per: |
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Art. 24 - (Sospensione e cessazione dell’attività)1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all’articolo 23, comma 3, il Comune sospende l’esercizio dell’attività agrituristica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l’operatore agrituristico commetta un’altra violazione tra quelle indicate all’articolo 23, comma 3, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da venti a quaranta giorni. 2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all’articolo 23, comma 3, i |
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CAPO II - AGRICOLTURA SOCIALE |
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Art. 25 - (Caratteristiche)1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell’articolo 27: |
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Art. 26 - (Rapporto di connessione)1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all’attività agricola è sup |
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Art. 27 - (Attività esercitabili)1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli. |
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Art. 28 - (Esercizio dell’attività)1. L’attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei sogget |
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Art. 29 - (Agricoltura sociale e impresa agricola)1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o pi&u |
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Art. 30 - (Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale)1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in mater |
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Art. 31 - (Comunicazioni relative all’esercizio dell’attività)1. Gli imprenditori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 30 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all’inizio dell’attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comu |
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Art. 32 - (Immobili per l’agricoltura sociale)1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al present |
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Art. 33 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e previo parere della competente commissione assembleare, le disposizioni regolamentar |
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Art. 34 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all’articolo 33 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno “quinquennale&rdqu |
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Art. 35 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. L’imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all’articolo 31 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell’esercizio, con contestuale divieto d |
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Art. 36 - (Sospensione e cessazione dell’attività)1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all’articolo 35, comma 2, il Comune sospende l’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Se l’operatore commette un’altra violazione tra quelle indicate all’articolo 35, comma 2, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione |
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CAPO III - ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE CON L’ATTIVITÀ AGRICOLA |
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Art. 37 - (Vendita diretta)1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 |
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Art. 39 - (Produzione di energia)1. La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica ottenuta da fonti rinn |
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Art. 40 - (Contoterzismo)1. L’attività di contoterzismo è considerata attività agri |
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Art. 42 - (Trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi)1. L’attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi &eg |
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TITOLO II - DIVERSIFICAZIONE |
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Art. 43 - (Definizione)1. Per diversificazione si intendono tutte quelle attività che, pur esterne a |
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Art. 44 - (Tipologia delle attività)1. Le tipologie delle attività esercitabili ai sensi dell’articolo 43 so |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 45 - (Contributi)1. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, specificando in particolare: |
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Art. 46 - (Vincolo di destinazione)1. Le opere e gli allestimenti utilizzati per lo svolgimento delle attività di |
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Art. 47 - (Disposizioni finanziarie)1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali rispettivamente per euro 350.000 e per |
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Art. 48 - (Disposizioni transitorie e finali)1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 21 e 33 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/2002 proseguono l’esercizio dell’attività in base all’autorizzazione “originariamente rilasciata”N9 se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all’articolo 4 della presente legge. |
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Art. 49 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la l.r. 3/2002; b) la legge regionale 6 novembre 2002, n. 22 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale”); c) la legge regionale 21 ottobre 2005, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale”); |
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