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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 08/02/1995, n. 32
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- L. 08/08/1995, n. 341
- L. 23/12/1996, n. 662
- D. Leg.vo 27/07/1999, n. 297
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 27/03/2001, n. 122
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[Premessa]Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decr |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, Rdi conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, Re successive modificazioni ed integrazioni, si intende: a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristi |
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Art. 2. - Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,R il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; R qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembr |
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Art. 3. - Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 961. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, Ré sostituito dai seguenti: "5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro é istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,R nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. 5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 é ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione econ |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,R che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relativi al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria. 2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale é determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 |
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Art. 5. - Gestione delle aree industriali1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,R così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi . 2. La riduzione di cui al comma 1 é subordin |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46N5 la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,R come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi. |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di lavori pubblici1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, R e successive modificazioni e integrazioni, é sostituito dal seguente: "2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredata da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, R i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.". 2. Il comma 6 dell'artico |
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Art. 8. - Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile1. Per le opere idriche o irrigue già eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppres |
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Art. 9. - Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, é sostituito dai seguenti: "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, é inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali é stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale é inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale é inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali. 2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 é ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1 |
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Art. 10. - Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, R come sostituito dal presente decreto. 2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64R (finam, insud, fime, formez, italtrade e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto |
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Art. 11. - Disposizioni relative al commissario liquidatore1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia". 2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: "provvede sono aggiunte le seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,". |
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Art. 12. - Disposizioni in materia fiscaleN14"1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modific |
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Art. 13. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 4881. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, |
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Art. 14. - Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 641. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 144 del 21 giugno 1988 N10 |
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Art. 15. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 4931. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, Rl'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di interventi cofinanziati1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le |
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Art. 17. - Attività dell'IPI, ex IASM1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziament |
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Art. 18. - Attività del FORMEZ e della SVIMEZ1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 N12 ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991. 2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del conteniment |
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Art. 19. - Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,R e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. É attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie. |
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Art. 20. - Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: "una o più società per azioni cui é affidata la gestione degli impianti idrici" sono sostituite dalle seguenti: "una società per azioni cui é affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici.". I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 21. - Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoroN25 “1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, ch |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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