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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 11/01/2017, n. 1
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[Premessa]L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90R, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163R e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità); Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266R, il quale ha posto le spese di funzionamento dell'Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto che l'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136R che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilità dei relativi pagamenti; Visto l'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che, ai fini della tracciabilità dei fluss |
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1) Acquisizione del CIGLe stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione de |
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2) Perfezionamento del CIGEntro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni: a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negozi |
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3) Comunicazione ai RUPAl fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l'Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di |
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4) Mancato perfezionamento del CIGIn caso di mancata comunicazione all'Autorità delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe. Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazion |
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