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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Ag. Entrate 12/10/2011, n. 45/E
Circ.Ag. Entrate 12/10/2011, n. 45/E
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[Premessa] |
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1. Aumento dell’aliquota IVA ordinariaL’articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 (di seguito decreto legge), nell’ambito delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, il comma 2-bis, modificando il primo comma dell’articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 R (di s |
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2. Il momento di effettuazione dell’operazioneAi fini della corretta applicazione della disposizione in esame, il momento di effettuazione delle op |
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3. Acconti e fatture anticipatePer quanto concerne le cessioni di beni, mobili e immobili, e le prestazioni di servizi, nel caso in cui, anteriormente al verificarsi degli eventi che realizzano il fatto generatore dell’imposta indicati dall’articolo 6 del“d.P.R. 633”, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia p |
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4. Fatture ad esigibilità differitaIn linea generale, l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti |
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a) Operazioni con lo Stato ed enti pubbliciIl differimento dell’esigibilità dell’IVA all’atto del pagamento del corrispettivo è previsto, tra l’altro, quando si effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (regioni, comuni e province) e dei relativi consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri e di quelli di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, nonché degli enti di assistenza e di previdenza. Per tali cessioni, il comma 2-quater dell’articolo 2 del decreto legge stabilisce che l’aumento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica in relazione a quelle operazioni per le quali entro il 16 settembre (giorno precedente all’entrata in vigore della legge) sia stata emessa |
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b) Applicazione dell’IVA di cassaL’aliquota IVA applicabile resta determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione anche per le operazioni interes |
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5. Commercio al minutoIn considerazione della introduzione della nuova aliquota del 21 per cento è stato modificato il secondo comma dell’articolo 27 del d.P.R. 633, adeguando le modalità di calcolo dell’imposta da parte dei commercianti al minuto. Per tali soggetti, infatti, poiché il corrispettivo incassato è comprensivo di IVA, per determinare l’imposta dovuta è necessario effettuare lo scorporo dell’imposta da tale ammontare. Per eseguire tale operazione, l’articolo 27, secondo comma, del d.P.R. 633 consentiva, prima delle modifiche apportate dal decreto legge, di utilizzare due procedure alternative: - il metodo dell |
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6. Correzione degli erroriCon il comunicato stampa n. 156 del 16 settembre u.s. sono state impartite le prime istruzioni in vista dell’entrata in vigore della nuova aliquota del 21 per cento. In tale sede è stato precisato, in particolare, che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque |
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7. Settori particolari |
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a) Agenzie di viaggioIn base al particolare meccanismo cosiddetto “base da base”, dettato per le agenzie di viaggi e turismo dall’articolo 74-ter del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, tali imprese devono calcolare l’IVA dovuta allo Stato non già procedendo a una detrazione analitica dell’imposta, bensì calcolando la differenza tra i corrispettivi dovuti all’agenzia e i costi sostenuti per gli acquisti a diretto vantaggio del viagg |
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b) Regime speciale del margineAnaloghe considerazioni valgono anche per i soggetti che determinano l’imposta in base al regime del margine con il metodo globale, previsto per l |
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c) Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, eccIn relazione alle erogazioni di acqua, luce, gas e simili è stato rappresentato che il normale rapporto con l’utenza può estrinsecarsi nell’emissione di note di accredito e di addebito in relazione ai conteggi effettuati sulla base di letture effettive, a fronte di precedenti bollettazioni fondate sui consumi presu |
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