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L. R. Umbria 22/12/2005, n. 30

Sistema integrato dei servizi socio - educativi per la prima infanzia.
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1. - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176  ed ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dello Statuto, sostiene i diritti dell’infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle

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TITOLO II - SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
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Art. 2. - (Definizione)

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è composto da:

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Art. 3. - (Nido d’infanzia)

1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso c

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Art. 4. - (Servizio integrativo al nido)

1. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.

Sono servizi integrativi:

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Art. 5. - (Sperimentazione di nuove tipologie di servizi)

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi.

Tra questi la Regione individua:

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Art. 6. - (Integrazione dei servizi)

1. La Regione promuove la continuità tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola anche attraverso la coll

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Art. 7. - (Volontariato)

1. La Regione valorizza e favorisce altresì l’inserimento delle attività di volontariato e promuove la stipula di accordi e conv

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Art. 8. - (Partecipazione delle famiglie)

1. I gestori, pubblici e privati dei servizi all’infanzia, devono promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie

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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE
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Art. 9. - (Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia)

1. La Giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.

2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

a) la garanzia dei diritti all’educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;

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Art. 10. - (Programma annuale)

1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale, il quale, in attuazione del Piano triennale,

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Art. 11. - (Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia)

1. La Regione per l’elaborazione del Piano triennale promuove la partecipazione dei Comuni e dei soggetti coinvolti nell’ambito della progettazione, gestione e qualificazione dei servizi ed interventi rivolti all’infanzia.

2. Ai fini del comma 1 è istituita la Conferenza regionale della prima infanzia.

3. Della Conferenza fanno parte:

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Art. 12. - (Autorizzazione)

1. I Comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati di cui all’articolo 2, nell’ambito del proprio territorio.

2. La Giunta regionale disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione dell’autorizzazione.

3. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

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Art. 13. - (Accreditamento)

1. La Giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. È istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.

2. L’accreditamento costituisce co

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Art. 14. - (Commissione regionale di valutazione per l’accreditamento)

1. La Giunta regionale nomina la Commissione di valutazione per l’accreditamento con i seguenti compiti:

a) esprimere parere sulle richieste di accreditamento dei servizi pubblici e privati;

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Art. 15. - (Accesso ai servizi)

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi avviene attraverso forme di contribuzione diversificata a secon

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TITOLO IV - FUNZIONI DEI COMUNI
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Art. 16. - (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.

2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.

3. I Comuni promuovono, all’interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l’infanzia nell’ambito del proprio territorio.

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TITOLO V - PERSONALE DEI NIDI, DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
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Art. 17. - (Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale)

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative nelle tipologie di servizi previste all’articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera b) da personale addetto ai servizi generali.

2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;

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Art. 18. - (Coordinamento pedagogico)

1. I Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell’infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scien

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Art. 19. - (Formazione degli operatori)

1. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici, degli educatori profession

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Art. 20. - (Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia)

1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia, quale strumento di s

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TITOLO VI - FINANZIAMENTO
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Art. 21. - (Erogazione dei fondi regionali)

1. Il piano annuale definisce le modalità di ripartizione e di accesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

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Art. 22. - (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio educativi resi da Comuni è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 1.305.953,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Servizi socio educativi prima infanzia” (cap. 944 n.i.).

2. Al finanziamento dei contributi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio educativi resi da soggetti privati accreditati si provvede per l’anno 2006 con imputazione alla unità revisionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spe

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TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 23. - (Norme finali e transitorie)

1. Fino all’adozione del Piano triennale e del piano annuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30.

2. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano i propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge, entro cinque anni dall’entrata in vigo

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Art. 23-bis - (Sanzioni amministrative)

N3

1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

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Art. 24. - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell’attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. A t

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Art. 25. - (Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale n. 30/1987.

 

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