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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/09/2011, n. 149
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- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 06/03/2014, n. 16 (L. 02/05/2014, n. 68)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 31/08/2013, n. 102 (L. 28//10/2013, n. 124)
- C. Cost. 19/07/2013, n. 219
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 10/10/2012, n. 174 (L. 07/12/2012, n. 213)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119, della Costituzione; |
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Capo I MECCANISMI SANZIONATORI |
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Art. 1. - Relazione di fine legislatura regionale1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.N22 2. La relazione di fine legislatura “, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale,” N6 è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale “, se insediato,” N6 istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti gior |
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Art. 2. - Responsabilità politica del presidente della giunta regionale1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obie |
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Art. 3. - Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del disse |
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Art. 4. - Relazione di fine mandato provinciale e comunale1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'or |
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Art. 4-bis - Relazione di inizio mandato provinciale e comunale |
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Art. 5. - Regolarità della gestione amministrativo-contabile1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,&r |
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Art. 6. - Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle az |
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Art. 7. - Mancato rispetto del patto di stabilità interno1. N24 |
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Capo II MECCANISMI PREMIALI |
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Art. 8. - Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 9. - Omissis |
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Art. 10. - Contrasto all'evasione fiscale1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalaz |
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Art. 11. - Collaborazione nella gestione organica dei tributi1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale |
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Art. 12. - Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra |
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Capo III DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 13. - Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statu |
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Art. 14. - Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard pe |
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Art. 15. - Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni |
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Art. 16. - Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali; b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali; |
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