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Circ.R. Lombardia 26/07/2011, n. 8

Indicazioni sulla installazione e gestione degli impianti a fune (art. 59 l.r. 31/2008; artt. 73 e 74 r.r. 5/2007).
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TESTO DEL DOCUMENTO




Il presente documento fornisce chiarimenti per l’installazione e la gestione degli impianti a fune per il trasporto di assortimenti legnosi, normati dall’art. 59 della l.r. 31/2008 R e dagli artt. 73 e 74 del r.r. 5/2007, R con specifico riferimento ai seguenti aspetti, in ordine ai quali sono emerse criticità:

Il presente documento fornisce chiarimenti per l’installazione e la gestione degli impianti a fune per il trasporto di assortimenti legnosi, normati dall’art. 59 della l.r. 31/2008 R e dagli artt. 73 e 74 del r.r. 5/2007, R con specifico riferimento ai seguenti aspetti, in ordine ai quali sono emerse criticità:

1) Distanza fra i varchi

2) Prevenzione di danni

3) Impianti in difformità di legge o in difformità di quanto assentito

3) Impianti in difformità di legge o in difformità di quanto assentito

4) Attraversamento di strada a transito ordinario

5) Attraversamento di viabilità agro-silvo-pastorale

6) Sequestro di impianti non a norma

1) Distanza fra i varchi. Nel caso delle gru a cavo, il regolamento regionale 5/2007, all’art. 73, comma 7, prevede che i “varchi” ricavati nei boschi, ossia le tagliate necessarie al passaggio delle linee, possano avere una larghezza massima di otto metri e che la spaziatura minima fra i varchi, ossia la distanza fra un varco e un altro, non possa essere “di norma” inferiore a quaranta metri.

1) Distanza fra i varchi. Nel caso delle gru a cavo, il regolamento regionale 5/2007, all’art. 73, comma 7, prevede che i “varchi” ricavati nei boschi, ossia le tagliate necessarie al passaggio delle linee, possano avere una larghezza massima di otto metri e che la spaziatura minima fra i varchi, ossia la distanza fra un varco e un altro, non possa essere “di norma” inferiore a quaranta metri.

Con la dizione “di norma” deve intendersi che tale distanza debba essere rispettata, salvo giustificato motivo.

Con la dizione “di norma” deve intendersi che tale distanza debba essere rispettata, salvo giustificato motivo.

A tal riguardo, occorre evidenziare che:

- le gru a cavo vengano utilizzate per trasportare i tronchi in un luogo in cui gli stessi possano essere sramati e depezzati o semplicemente lavorati;

- le gru a cavo vengano utilizzate per trasportare i tronchi in un luogo in cui gli stessi possano essere sramati e depezzati o semplicemente lavorati;

- tale luogo consiste normalmente in una piazzola, permanente o temporanea, lungo una strada;

- tale luogo consiste normalmente in una piazzola, permanente o temporanea, lungo una strada;

- è evidente che, in prossimità della piazzola, è tecnicamente molto difficile mantenere la distanza di 40 metri fra i varchi, essendo questi per lo più disposti “a ventaglio”;

- è evidente che, in prossimità della piazzola, è tecnicamente molto difficile mantenere la distanza di 40 metri fra i varchi, essendo questi per lo più disposti “a ventaglio”;

- analogamente, ostacoli lungo i tracciati (es. rocce affioranti) potrebbero determinare l’avvicinamento, in alcuni tratti, di due linee di gru a cavo; si tratta peraltro di un caso più teorico che reale, in quanto i carrelli trasportati dalle funi sono in grado di “pescare” i tronchi anche ad alcune decine di metri di distanza dalla fune, il che permette l’installazione di due linee a distanze ben superiori ai 40 metri l’una dall’altra.

- analogamente, ostacoli lungo i tracciati (es. rocce affioranti) potrebbero determinare l’avvicinamento, in alcuni tratti, di due linee di gru a cavo; si tratta peraltro di un caso più teorico che reale, in quanto i carrelli trasportati dalle funi sono in grado di “pescare” i tronchi anche ad alcune decine di metri di distanza dalla fune, il che permette l’installazione di due linee a distanze ben superiori ai 40 metri l’una dall’altra.

Fatti salvi i predetti casi o altri possibili motivi tecnici, ugualmente validi, la distanza minima di 40 metri fra i varchi deve essere però

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