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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 25/11/2016, n. 218
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- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
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- D.L. 29/10/2019, n. 126 (L. 20/12/2019, n. 159)
- L. 30/12/2018, n. 145
- Avviso di rettifica in G.U. 20/12/2016, n. 296
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 33 e 76 della Costituzione; VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 13; VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante “Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”; VISTA la legge 20 novembre 1982, n. 886, recante “Riordinamento della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli”; VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”; VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 399, recante “ Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste”; VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 153, recante “Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi”; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, recante “Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche”; |
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TITOLO I - PRINCIPI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; b) Agenzia Spaziale Italiana – ASI; c) Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR; d) Istituto Italiano di Studi Germanici; e) Istituto |
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Art. 2 - Carta Europea dei ricercatori1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l’altro, ai ricercatori e ai tecnologi: a) la libertà di ricerca; b) la portabilità dei progetti; c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento; e) la valorizzazione professionale; f) l’idoneità degli ambienti di ricerca; g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle att |
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TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA |
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Art. 3 - Statuti e regolamenti1. Agli Enti è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare. 2. Gli statuti: a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ri |
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Art. 4 - Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito1. Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante. 2. Gli statuti e i |
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Art. 5 - Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno |
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Art. 6 - Attività di indirizzo strategico del Ministero dell’istruzione, università e ricerca1. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero dell’istruzion |
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Art. 8 - Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati. 2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli Enti. 3. La Consulta è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga |
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Art. 9 - Fabbisogno, budget e spese di personale1. Gli Enti, nell’ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all’articolo 7. 2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell’Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto n |
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TITOLO III - SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ |
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Art. 10 - Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo. |
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Art. 11 - Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca1. L’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti. 2. In deroga all’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo è di tre anni. |
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Art. 12 - Disposizioni sul personale1. Al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: “Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.” 2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento |
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Art. 12-bis - Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di atti |
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Art. 13 - Spese di missione1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all’estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell’ente di appartenenza o sulla |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI SUL MERITO |
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Art. 15 - Premi per meriti scientifici e tecnologici1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a le |
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Art. 16 - Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito |
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Art. 17 - Valutazione della ricerca1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all’articolo 8. |
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Art. 18 - Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili per i quali è stato istituito, il Ministero vigilante invita l’Ente a rimuovere le disfunzioni rilevate ed a fornire circostanziati elementi entro trenta giorni dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le disfu |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute. 2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigil |
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Art. 20 - Abrogazioni |
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