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Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-518/14

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 167, articolo 178, lettera a), articolo 179 e articolo 226, punto 3 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Emissione di fatture senza numero di codice fiscale né numero d’identificazione ai fini dell’IVA - Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura.

L’articolo 167, l’articolo 178, lettera a), l’articolo 179 e l’articolo 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la rettifica di una fattura avente ad oggetto un’indicazione obbligatoria, ossia il numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto a detrazione di tale imposta esercitato sulla base della fattura rettificata non verte sull’anno in cui tale fattura è stata inizialmente emessa, ma sull’anno in cui tale fattura è stata rettificata.

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