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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del direttore dei lavori e dell'impresa negli appalti privati
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
Responsabilità del direttore dei lavori e dell'impresa negli appalti privati
Responsabilità del direttore dei lavori e dell'impresa negli appalti privati
PREMESSAAl fine di fornire ai professionisti alcuni riferimenti utili relativi a compiti specifici, obblighi e responsabilit&agrav |
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nORMATIVA DI RIFERIMENTO |
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Il direttore dei lavori nel Codice civileL’attività del direttore dei lavori (DL) è regolata in via generale dalle norme applicabili alle prestazioni d’opera intellettuale previste dagli artt. da 2230 a 2238 del Codice civile. In particolare, l’art. 2232 del Codice civile prevede che il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto e può valersi, sotto la propria direzione |
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Il direttore dei lavori nel Testo unico ediliziaSi applica inoltre la normativa specifica in materia di edilizia contenuta nel Testo unico edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380. In particolare, l’art. 29 del D.P.R. 380/2001 prevede che il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformi |
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responsabilità civile del direttore dei lavori |
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Principi generaliIl direttore dei lavori ha precise responsabilità civili, contrattuali ed extracontrattuali, e la sua attività deve essere svolta con diligenza, prudenza e perizia. Il direttore dei lavori assume, nei confronti del committente, un’obbligazione di mezzi caratterizzata da standard di diligenza particolarmente elevati. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il professionista deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative secondo il criterio della “diligentia quam in concreto”, tenendo conto delle specifiche competenze tecniche acquisite attraverso studi ed esperienze professio |
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Orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità del direttore dei lavori |
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Il DL deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione dell’operaCass. civ. 03/09/2020, n. 18289 (come, in precedenza, Cass. civ. 13/04/2015, n. 7370) ha chiarito che il DL è tenuto a rifiutare l& |
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Obbligo del DL di controllare lo stato effettivo dei luoghiSussiste inoltre un obbligo generico - quale quello di prendere formale visione del progetto della fondazione, di controll |
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Obbligazione di mezziLa Cass. civ. 22/03/1995, n. 3264 ha affermato che l’obbligazione del direttore dei lavori, che |
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Difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali e (insussistenza della) responsabilità del DLIl direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l&rsqu |
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Grado di diligenza del DL e obbligo di sorveglianza delle operePer quanto riguarda la diligenza che il direttore dei lavori deve adottare nell’adempiere le proprie obbligazioni, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale grado di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell’incarico professionale assunto, nonché delle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta. In particolare, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferime |
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Non operatività dei termini di decadenza e prescrizione dell’art. 2226 del Codice civileNei confronti del direttore dei lavori non opera la prescrizione breve prevista dall’art. 2226 del Codice civile, il quale contiene una disciplina, relativa alle difformit&a |
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Inadeguatezza degli interventi propostiLa responsabilità sussiste quando la perizia e la prudenza professionale esigibili da un professionista qualificato |
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Il DL non è obbligato a vigilare sulle attività di semplice esecuzioneCass. civ. 29/05/2019, n. 14751, ha specificato che il direttore dei lavori (benché titolare di una obbligazione di mezzi e non di risultati) è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari co |
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Responsabilità dell’impresa appaltatrice |
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Aspetti generaliLa posizione dell’impresa appaltatrice presenta caratteristiche peculiari che la giurisprudenza ha progressivamente delineato. L’appaltatore ha certamente l’obbligo di eseguire l’opera a regola d’arte, ma la sua responsabilità trova limiti precisi quando i difetti derivano da errori di progettazione che esulano dalle sue competenze tecniche specifiche. |
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Limiti delle competenze tecniche dell’impresa appaltatriceL’impresa appaltatrice non può essere ritenuta responsabile per vizi dell’opera derivanti da inadeguatezza della soluzione tecnica progettuale quando non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista. La responsabilità dell’impresa è esclusa quando le scelte tecniche del professionista non possano dirsi palesemente e smaccatamente errate da poter essere apprezzate come tali da un qua |
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Appaltatore che opera quale “nudus minister”L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni imp |
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Responsabilità solidale del DL e dell’impresa per vizi dell’immobileIn tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento (Cass. civ. 28/03/2022, n. 9965; Cass. 08/08/2025, n. 22918), a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Tale solidarietà trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 del Codice civile, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. civ. 03/09/2020, n. 18289 e precedenti pronunce nello stesso senso Cass. civ. 21/09/2016, n. 18521 e Cass. civ. 27/08/2012, n. 14650). |
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Esecuzione di opere ulteriori da parte dell’impresaSecondo Cass. civ. 04/02/2025, n. 2774, la responsabilità dell’appaltatore per l&r |
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Criteri di liquidazione del dannoIl Tribunale di Nola, con sentenza n. 1845/2025 Visualizza PDF, ha stabilito che i |
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Responsabilità di DL e progettista |
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Cumulo dell’incarico di progettista e DLCass. civ. 09/07/2019, n. 18342, ha ritenuto che il cumulo dell’incarico di progettista dei lavori e di direttore degli stessi faccia sì che egli debba rispondere nei confronti del committente de |
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Responsabilità del progettista e DL per mancata comunicazione di fine lavoriSussiste la responsabilità per inadempimento (all’obbligo di portare a termine correttamente l’incarico) del professionista incaricato del progetto e della direzione dei lav |
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Vizi dell’opera per inesatto adempimento e compenso a progettista e DLCon la Cass. civ. 06/12/2017, n. 29218 si |
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Responsabilità extracontrattuale del DL |
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Natura extracontrattuale dell’azione di responsabilitàLa giurisprudenza ha chiarito che l’art. 1669 del Codice civile, benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, |
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Applicabilità nei confronti del D.L.Inoltre, la giurisprudenza in molti casi ritiene applicabile al direttore dei lavori la normativa prevista dall’articolo 1669 Codice civile in materia di appalti. Tale orientamento ritiene infatti applicabile l’ |
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Posizione di autonomia decisionaleLa Cass. civ. 10/09/2002, n. 13158, ha confermato che l’ipotesi di responsabilità regolata dall’ |
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responsabilità penale del dIRETTORE DEI lAVORIIl direttore dei lavori può essere ritenuto penalmente responsabile in caso di abusi edilizi, poiché la legge gli attribuisce espressamente l’obbligo di curare la cor |
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Responsabilità per mancata osservanza a permesso di costruire e leggi urbanistiche |
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Posizione di garanzia del DL per il rispetto della normativa urbanistica ed ediliziaCon Cass. pen. 18/07/2018, n. 33387, la Corte di Cassazione ha af |
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Obbligo di controllo costante dello svolgimento delle opereSecondo Cass. pen. 24/09/ |
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Responsabilità penale del DL in caso d’irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opereIn definitiva, in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile - salva l’ipotesi d’esonero prevista dall’ |
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Presupposti per l’esonero della responsabilità del DL |
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Obblighi del DL ai fini dell’esonero dalla responsabilitàAppare interessante la sentenza Cass. pen. 01/10/2008, n. 37250 con cui la Corte di Cassazione chiarisce che, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il dir |
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Responsabilità del DL e ordine di sospensione dei lavoriCass. pen. 17/09/2019, n. 38479 ha specificato che l’obbligo di |
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Casi di responsabilità del DL nonostante le sue dimissioniLa Suprema Corte ha specificato che permane la responsabilità del direttore dei lavori che si sia dimesso nel corso |
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Responsabilità del DL per omessa vigilanza anche in caso di assenza dal cantiereLa Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza dal cantiere non esclude la responsabilità penale del direttore dei lavori per gli abusi commessi, poiché su quest’ultimo ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico (Cass. pen. 03/05/2021, n. 16668). In particolare, Cass. pen. 11/02/2019, n. |
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Responsabilità del DL anche per opere non rientranti nell’incaricoIn tema di abusi edilizi, la Suprema Corte ha affermato che sussiste la responsabilità di progettista e direttore dei lavori per inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla conforme e regolare esecuzione delle opere edilizie, anche se non rientranti nell’oggetto dell’incarico professionale. Nel caso di specie, il professionista, in qualità di progettista e direttore dei lavori, sosteneva che non gli incombeva alcuno specifico dovere di vigilanza con riferimento a lavori abusivi (balcone al primo piano e sopraelevazione di muro di confine) che avevano avuto ad oggetto parti diverse dell’immobile rispetto a quanto costituiva oggetto dell’incarico affidatogli. I |
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