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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2016
D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2016
D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2016
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’ediliz |
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Art. 2. - Risorse finanziarie1. Alla realizzazione del programma di cui all’art. 1 sono destinate le risorse di cui all’art. 5, commi 12 e |
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Art. 3. - Tipologia di interventi ammessi a finanziamento1. Nell’ambito del programma di cui all’art. 1, accedono ai finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e limitatamente alle spese ammissibili di cui all’art. 4, i seguenti interventi di riqualificazione energetica, indicati dall’attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell’immobile: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; |
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Art. 4. - Spese ammissibili1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica. A titolo non esaustivo, tali spese, comprendono la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, nonché le spese per l’avviamento e il collaudo. Tali spese comprendono altresì la demoli |
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Art. 5. - Contenuti minimi delle proposte di intervento1. Le proposte di intervento presentate ai sensi dell’art. 6, a pena di inammissibilità, comprendono, se dovuta, l’attestazione dell’avvenuto inserimento, ai sensi dell’art. 1, comma 387, della legge n. 147/2013 R, dei dati attraverso il portale IPer reso disponibile dall’Agenzia del Demanio, e contengono inoltre le seguenti informazioni: a) attestato di prestazione energetica qualora il progetto di riqualificazione riguardi un immobile soggetto all’obbligo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R e successive modificazioni; |
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Art. 6. - Modalità di presentazione delle proposte di intervento1. Le proposte di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014 R sono trasmesse, esclusivamente in formato digitale, al seguente indirizzo: Direzione generale per il mercat |
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Art. 7. - Criteri di valutazione delle proposte di intervento1. Le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014 R, nel caso avvalendosi del supporto tecnico fornito da ENEA e GSE ai sensi della medesima disposizione, definiscono una graduatoria annuale delle proposte di intervento presentate, secondo i seguenti criteri di valutazione: |
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Art. 8. - Progetti esemplari1. Le proposte di intervento che riguardano contemporaneamente la riqualificazione dell’involucro e degli impianti tecnici di un edificio e che garantiscano un risparmio energetico rispe |
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Art. 9. - Approvazione ed esecuzione del programma1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della graduatoria di cui all’art. 7, è approvato il programma di cui all’art. 1, comma 1. Il suddetto programma è pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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Art. 10. - Modalità di erogazione del finanziamento1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 4, i provvedimenti per l’erogazione delle somme di cui all’art. 2 e necessarie all’esecuzione del programma sono adottati dal Ministero dello sviluppo economico o dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell’ambito delle rispettive dotazioni e con le modalità di cui al presente articolo, riferite alle singole proposte di intervento approvate e secondo criteri di riduzione degli oneri amministrativi. 2. Le convenzioni di cui all’art. 9, comma 2, disciplinano in particolare: a) i tempi di esecuzione degli interventi; b) le modalità di erogazione per l’espletamento delle attività necessarie alla progettazione, all’affidamento, alla conduzione e al collaudo dei lavori; |
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Art. 11. - Cumulabilità con altri incentivi pubblici1. Gli interventi finanziati nell’ambito del programma annuale di cui all’art. 9 possono accedere ad altri inc |
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Art. 12. - Raccolta dati e monitoraggio1. La cabina di regia, istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 R, con il supporto tecnico fornito da di ENEA e |
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Art. 13. - Verifiche e controlli1. Le attività di controllo sui progetti finanziati, effettuate tramite verifiche documentali e/o ispezioni in situ, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni di cui all’art. 10, comma |
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Art. 14. - Revoca del finanziamento1. Il finanziamento concesso è revocato in caso di: a) violazione di una delle prescrizioni in |
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Art. 15. - Rinuncia al finanziamento1. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata con raccomandata A/R al Ministero che ha adottato il provvedimento |
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Art. 16. - Informazione, formazione ed assistenza tecnica1. Nell’ambito del programma di informazione e formazione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 R, l’ENEA, entro sessanta giorni dall& |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli |
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