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Deliberaz. G.R. Veneto 10/12/2013, n. 2287

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione n. 139/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.
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Testo del provvedimento


L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

Nel disegno strategico della Giunta regionale, la legge regionale n. 11/2013 è uno dei tre strumenti normativi con i quale viene completamente rivisitata la normativa regionale in materia di turismo: il primo, appunto la legge regionale n. 11/2013, interessa tutta la disciplina in ordine all'industria turistica; il secondo è relativo alla nuova disciplina relativa al demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa che si rinviene con il PDL 225 all'esame del Consiglio regionale; il terzo afferente le professioni turistiche per le quali la Giunta regionale intende intervenire normativamente, non appena lo Stato avrà rivisto la normativa nazionale adeguandola alla direttive comunitarie, considerato che in tal caso si opera in ambito di materia concorrente.

Con l'entrata in vigore della legge 14 giugno 2013, n. 11, numerosi articoli della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono stati abrogati, ed in particolare con l'articolo 15 della legge regionale 11/2013 denominato "Informazione ed accoglienza turistica" è stato completamente rivisto l'assetto organizzativo e le attività inerenti questo importante segmento dell'attività turistica, specificatamente rivolta al turista, già arrivato e presente nella destinazione, che intende acquisire informazioni, notizie e indicazioni per il proprio soggiorno e per la migliore e più soddisfacente fruizione delle occasioni e luoghi di divertimento, di svago, di spettacolo e di attrazione, sia della destinazione che del Veneto nel suo complesso.

Al riguardo va precisato che il sistema della normativa previgente attribuiva la competenza esclusiva ed univoca alle province che la esercitavano direttamente, ovvero avvalendosi di enti e associazioni locali previa convenzione, nel territorio di competenza.

Ora, con la nuova legge regionale n. 11/2013, articolo 15, la funzione di informazione ed accoglienza turistica è di competenza della Giunta regionale, alla quale il legislatore attribuisce il compito di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l'organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica a livello locale è svolta dai soggetti, anche associati, pubblici e privati.

È necessario, peraltro, precisare che il contesto nel quale si viene a calare il nuovo articolo 15 è completamente diverso da quello precedente che aveva ispirato la legge regionale n. 33/2002. Innanzi tutto sono cambiati i presupposti operativi: il Veneto deve fare sistema e la suddivisione rigida in amministrazioni provinciali risulta ora completamente superata dalle specifiche esigenze del turismo moderno. In secondo luogo il ruolo dei comuni ha assunto un aspetto determinante anche in relazione a quanto introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che consente ai comuni l'introduzione dell'imposta di soggiorno. In questo senso va rilevato che ad oggi risultano essere trentaquattro i comuni che hanno applicato l'imposta di soggiorno per un introito stimato di oltre trenta milioni di euro, anche se, in base alle statistiche disponibili, potrebbero essere oltre una cinquantina i comuni potenzialmente interessati in quanto superano, a puro titolo di esempio, le cinquecentomila presenze turistiche annue.

Inoltre, è da rilevare che, nella nuova legge, il sistema di informazione ed accoglienza ha una connotazione particolarmente innovativa e moderna in quanto fornisce, oltre alle consuete informazioni turistiche, i servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta delle risorse turistiche e dei prodotti del territorio. Infine non si può non rilevare la differenza fra la precedente normativa e la nuova legge regionale n. 11/2013 in ordine alle modalità e sistemi di informazione con una profilatura del servizio con i moderni sistemi informaci, e con l'aumento di efficienza di tale sistema in relazione alla destinazione, alle esigenze degli operatori privati, all'organizzazione che l'ente locale intende adottare.

Con il presente provvedimento quindi, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, attribuite dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 alla Giunta regionale, si provvede a disciplinare quanto previsto dalla legge in ordine a:

a. gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti;

b. le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c. l'eventuale concessione di contributi;

d. i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza turistica.

In ordine ai pri

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Allegato A - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto (Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15) - Disposizioni applicative delle attività di informazione ed accoglienza turistica

Con il presente provvedimento si dà attuazione alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, attribuite dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 alla Giunta regionale.

Si provvede quindi a disciplinare quanto previsto dalla legge in ordine a:

a. gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti;

b. le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c. l'eventuale concessione di contributi;

d. i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza turistica.

Le considerazioni e le disposizioni previste nel dettato deliberativo sono esplicitate nei paragrafi che seguono che saranno da riferimento per le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni - OGD - e per gli Enti locali che potranno attivare una o più delle forme di informazione ed accoglienza previste dal presente allegato, ovvero optare per una combinazione degli stessi in ordine alla località, ai servizi necessari, alla dislocazione, alle attività affidate, ecc.


1) Definizione dell'attività di informazione ed accoglienza turistica.

L'attività di informazione ed accoglienza turistica si esplica mediante la fornitura al turista di informazioni, notizie, attività, servizi che possono interessare, migliorare e qualificare la sua permanenza nel territorio regionale. Può altresì essere svolta a favore di chiunque richieda informazioni dai luoghi di residenza a mezzo telefono, fax, e-mail, voipe, ecc.

Ogni informazione, notizia, attività o servizio non può avere carattere discriminatorio ed è quindi deve essere svolta a favore di chiunque abbia accesso o richieda la prestazione di un servizio comunque destinato a soddisfare le esigenze del turista.

Parimenti le informazioni, notizie, attività e servizi sono in primo luogo riferiti alla destinazione, ma su richiesta esplicita dell'interessato, concernono anche informazioni, notizie, attività e servizi relativi all'intero territorio regionale e le espressioni turistiche di tutti i tematismi definiti dalla legge regionale, senza quindi esclusione di territorio, di tematismo o di tipologia di informazione disponibile.

L'attività di informazione e accoglienza turistica è in ogni caso associata all'attività di rilevazione statistica e di flusso dei dati informativi dal territorio alla Regione in ordine agli arrivi, presenze e ogni altra informazione utile per la programmazione regionale in materia turistica.


2) Caratteristiche generali dell'attività informativa

Sono utenti del servizio di informazione ed accoglienza turistica tutte le persone che richiedono informazioni, notizie e accoglienza di tipo turistico nelle modalità indicate dalla presente deliberazione: turisti, italiani e stranieri, gli operatori turistici, le associazioni di rappresentanza, gli enti pubblici e tutti coloro che intendano utilizzare le risorse turistiche della destinazione o del territorio.

Gli utenti hanno diritto all'utilizzo dei vari canali di informazione turistica, che sono:

I) canali di informazione attivi durante l'orario di servizio: lo sportello dell'ufficio IAT (Informazione ed Accoglienza Turistica), il telefono, il fax, la posta tradizionale, quella elettronica (e-mail), ovvero qualsiasi altro mezzo elettronico ed informatico;

II) canali di informazione sempre attivi: il sito internet, nonché eventuali terminali elettronici, con schermo attivabile per via tattile, c.d. "touch screen", installati nei luoghi di maggiore afflusso turistico.

L'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 prevede che il servizio di informazione ed accoglienza sia operato al fine di:

a) Fornire informazioni relative alla destinazione e al territorio: risorse locali ambientali, paesaggistiche e storiche, itinerari turistici, luoghi di culto, musei, mostre, pinacoteche ed eventi; strutture ricettive, ivi compresi gli agriturismi e gli ittiturismi, la disponibilità di servizi offerti, prezzi e disponibilità di alloggio, nonché degli stabilimenti balneari, impianti di risalita e dei locali di ristorazione; eventi nel territorio; strutture ricreative e del tempo libero; mezzi di trasporto pubblici e privati; emergenze e notizie utili; attività turistiche connesse al settore primario, ecc..

b) Distribuire materiale informativo e promozionale prodotto in accordo con la Giunta regionale e relativo alla destinazione e al territorio regionale, quale piantine del luogo, guide con notizie di carattere storico, artistico e culturale, itinerari tematici, ecc., nonché materiale informativo, comunicativo e divulgativo predisposto da altri soggetti e inerente le attività turistiche della destinazione o del territorio;

c) Vendere prodotti editoriali per i turisti, nonché, eventualmente, altri prodotti tipici locali, dell'artigianato, dell'attività rurale locale, nel rispetto della disciplina di settore; qualsiasi materiale e oggetto di merchandising della destinazione e del territorio;

d) Prenotare, senza costi di intermediazione a carico del cliente, l'alloggio nelle strutture ricettive, nonché altri servizi di ristorazione, purché nell'ambito regionale, esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT;

e) Vendere biglietti e ticket per i servizi della destinazione e del territorio quali musei, mostre, pinacoteche, spettacoli, stabilimenti balneari, impianti di risalita, strutture ricreative e del tempo libero; mezzi di trasporto pubblici e privati, ecc., nonché biglietti e ticket delle principali attività artistiche, culturali, di spettacolo e sportive che si svolgono in Veneto;

f) Raccogliere e rispondere a segnalazioni di disservizi e reclami, suggerimenti e proposte dei turisti e degli operatori locali per migliorare il servizio turistico e la qualità dell'ospitalità;

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Allegato B - Schema di Convenzione

Parte di provvedimento in formato grafico

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