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Interp. Comm. Interpelli 25/10/2016, n. 15

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito all'applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.
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Testo del provvedimento

La Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale. In particolare l’istante chiede di sapere “se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria”.

Nella richiesta formulata dalla Regione Lazio si afferma che “… Alcuni medici non hanno raccolto l’invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l’obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria”.

La sorveglianza sanitaria è normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli ar

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