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Circ. Min. Interno 09/06/2011, n. 3

Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n. 156.
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[Premessa]




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a) Certificati CE

I certificati rilasciati dagli Organismi devono essere conformi ai modelli riportati in Allegato 1 (versione in lingua italiana) ed in Allegato 2 (versione in lingua inglese). I modelli predisposti hanno carattere generale e sono stati sviluppati sulla base degli orientamenti emersi in sede comunitaria. Sono distinti in relazione ai diversi sistemi di attestazione di conformità previsti dalla Direttiva 89/106/CEE (abbreviati nel seguito come sistemi 1+1, 2+2).

In ogni modello sono evidenziati i campi che gli Organismi debbono compilare. Per alcune voci state predisposte delle indicazioni per una corretta compilazione (legenda esplicativa riportata in Allegato 3).

Le procedure interne dell'Organismo devono garantire che i certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata (in breve nel seguito: hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o del Benestare Tecnico Europeo (acronimo inglese ETA: European Technical Approval), applicabile alla data di emissione del certificato.

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b) Registro delle certificazioni relative a prodotti da costruzione.

L'attività di attestazione della conformità deve essere riportata in un registro, da istituirsi ai sensi dell'art. 10 comma 5 del decret

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c) Comunicazioni periodiche

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Organismi abilitati ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 2003 n.156 devono trasmettere a ciascuna delle Amministrazioni competenti una nota informativa con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente e degli eventuali aggiornamenti occorsi al proprio assetto organizzativo e funzionale. In prima applicazione, devono essere riportate tutte le informazioni relative

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d) Direttive per la semplificazione amministrativa delle istruttorie di abilitazione

Per una semplificazione degli adempimenti amministrativi e per uniformità di indirizzo nell'espletamento delle attività successive alla prima abilitazione, a seconda delle fattispecie applicabili, è necessario che ciascun Organismo:

acquisisca il nulla-osta dell' Amministrazione/i che ha/nno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione nei casi di:

a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di certificati CE o di rapporti di prova/classificazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva di effettuare un nuovo audit per valutare la competenza tecnica dei candidati;

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e) Criteri per la qualificazione del personale ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri, per conto di Organismi di certificazione ed ispezione.

Nell'espletamento delle istruttorie, si è occasionalmente riscontrata la fattispecie di personale operante stabilmente in paesi esteri (anche non aderenti all'Unione europea), incaricato di svolgere funzioni ispettive per conto di Organismi di certificazione ed ispezione.

Il personale su citato può operare in qualità di dipendente o collaboratore dell'organismo oppure di dipendente o collaboratore della società od ente che rappresenta la sede locale di un gruppo multinazionale, cui anche l'organismo appartiene.

Per tale fattispecie, constatando la mancanza di specifici riferimenti normativi e/o di indirizzo, le Amministrazioni scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti da costruzione in attuazione della Direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993 e del decreto ministeriale n. 156/2003, hanno concordato le seguenti disposizioni, per garantire la necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio di nulla-osta ai fini dell'inserimento nell'elenco del personale con funzioni tecniche e direttive.

Si ritiene innanzitutto necessario, in prima applicazione, che gli Organismi abilitati dalle Amministrazioni competenti provvedano ad inoltrare una dichiarazione circa l'eventuale utilizzo in attività ispettive di personale, in qualit&

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f) Personale degli Organismi. Art. 9 del decreto ministeriale 156/2003.

L'art. 9 del decreto ministeriale n. 156/2003, concernente il personale degli Organismi, dispone ai commi 1 e 2 che:

«1. L'organico minimo degli Organismi è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni;

b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche;

c) da sei dipendenti, di c

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g) Sedi locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici

La terzietà degli Organismi richiede che la pianificazione delle attività svolte debba avvenire nel rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche. Ciò può essere garantito solo assicurando che la registrazione delle pratiche di certificazione/prova ed il coordinamento delle attività tecniche di certificazione a valle della conferma d'ordine (esame della documentazione tecnica predisposta dal fabbricante, programmazione delle viste ispettive presso il/i sito/i produttivo/i, esame del fascicolo tecnico da sottoporre alla decisione relativa al rilascio/sospensione/revoca della certificazione) sia assicurato a livello centrale, coordinando le attività svolte nella sede centrale con quelle di eventuali unità locali opportunamente designate dall'Organismo ed autorizzate dalle Amministrazioni competenti. È per tale motivazione che nelle istruttorie (e nei decreti) di abilitazione emessi ai sensi del decreto ministeriale n. 156/2003, qualora sia previsto lo svolgimento in unità locali di compiti tecnici ai fini dell'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, dette strutture ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione al pari della sede centrale dell'organismo, e, alla conclusione del procedimento amministrativo, sono citate nel decreto di abilitazione.

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titolo: conformità prodotti da costruzione arg. Norme tecniche

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