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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 23/10/2008, n. 162
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Con le modifiche introdotte da:
- L. 22/12/2008, n. 201 (Legge di conversione). In vigore dal 23/12/2008, in corsivo. Le altre disposizioni sono invece in vigore dal 23.10.2008.
- L. 27/02/2009, n. 14
- L. 26/02/2010, n. 25
- L. 15/07/2011, n. 111
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Art. 1. - Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2008, in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, relative all’anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10. 3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. 4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi. |
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Art. 1-bis. - Esigenze indifferibili1. All’articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo l |
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Art. 1-ter. - Disposizioni in materia di arbitrati1. I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, |
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Art. 2-bis. - Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione di veicoli(Omissis) |
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Art. 2-ter. - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione1. Al fine di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio pubblico di trasp |
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Art. 2-quater. - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 2841. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2-quinquies. - Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112(Omissis) |
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Art. 3. - Interventi in materia di protezione civile1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui: a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165 e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003; b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficial |
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Art. 4. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
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