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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 16/08/2016, n. 178
D. Min. Giustizia 16/08/2016, n. 178
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TITOLO I - MODALITÀ DI TENUTA E DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI, NEI REGISTRI E NEGLI ELENCHI |
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Art. 1. - Oggetto del decreto. Definizioni1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l’aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell’ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: |
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Art. 2. - Albo degli avvocati1. Nell’albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata; d) la data di prima iscrizione, nonché la data di iscrizione all’albo attuale; e) l’eventuale associazione tra avvocati o compren |
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Art. 3. - Elenchi |
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1. Negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.2. Il sistema informatico centrale alimenta gli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, della legge utilizzando i dati contenuti nell’albo. 3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti i seguenti dati: a) la denominazione dell’ente del quale è dipendente, per gli elenchi di cui all’art. 15, comm |
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Art. 4. - Registro ed elenco dei praticanti1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; b) l’eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l’Università che lo ha rilasciato; c) il codice fiscale; |
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Art. 5. - Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che, alla data di cui al perio |
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Art. 6. - Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi1. La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi è inserita, con modalità informatiche, nel sistema informatico centrale da parte del soggetto interessato o del consiglio dell’ordine territoriale presso cui l’albo, il registro o l’elenco è istituito. Il sistema informatico centrale indica i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedend |
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TITOLO II - CANCELLAZIONE DALL’ALBO, DAI REGISTRI E DAGLI ELENCHI |
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Art. 7. - Cancellazione su richiesta dell’iscritto1. La richiesta di cancellazione dall’albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall’iscritto è i |
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Art. 8. - Casi di cancellazione dagli elenchi1. Fermo quanto previsto dall’art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d& |
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Art. 9. - Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell’art. 17 della legge. |
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Art. 10. - Comunicazione dell’esecutività della pronuncia di cancellazione1. L’esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo dal consiglio dell’or |
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TITOLO III - TRASFERIMENTO |
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Art. 11. - Trasferimento dell’avvocato1. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica a |
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Art. 12. - Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si appl |
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TITOLO IV - IMPUGNAZIONI |
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Art. 13. - Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri1. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili second |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 14. - Disposizione transitoria1. Il sistema informatico centrale è realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di cui al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema informatico centrale. Le specifiche tecniche hanno riguardo, in particolare, all’architettura di funzionamento del sistema, |
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Art. 15. - Clausola di invarianza finanziaria1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disp |
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