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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 23/02/2016
D. P.C.M. 23/02/2016
D. P.C.M. 23/02/2016
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PremessaIl Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l'articolo 8, che disciplina l'ordinamento della Agenzie; |
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Titolo 1 - Organizzazione |
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Articolo 1 - Funzioni e struttura organizzativa1. L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, di seguito “Ispettorato”, esercita le funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato “decreto istitutivo”, nonché quelle già previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e, in particolare: a) il coordinamento delle attività di verifica ispettiva svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria |
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Articolo 2 - Organi e strutture centrali di vertice1. Sono organi dell'Ispettorato: il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che esercitano le attribuzioni loro demandate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dallo statuto. Il direttore è anche denominato “capo dell'Ispettorato”. 2. Presso l'ufficio centrale con sede in Roma sono costituite le seguenti strutture di vertice: a) “Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso”, che svolge le seguenti attività: 1) coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di all'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; 2) predispone circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolt |
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Articolo 3 - Ispettorati interregionali1. Gli ispettorati interregionali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “capo dell'ispettorato interregionale”, hanno sede nelle città di Milano, Venezia, Roma e Napoli, ed esercitano le competenze di cui al successivo comma 2 con riferimento agli ambiti regionali di seguito indicati:
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Articolo 4 - Ispettorati territoriali1. Gli ispettorati territoriali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “capo dell'ispettorato territoriale”, hanno sede presso gli ambiti provinciali di seguito indicati ed esercitano con riferimento a questi ultimi le competenze di cui al successivo comma 2: Aosta, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti-Alessandria, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella-Vercelli, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari-Oristano, Campobasso-Isernia, Caserta, Catanzaro, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona, Cuneo, Crotone, Ferrara-Rovigo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Macerata, Mantova, Milano-Lodi, Modena, Napoli, Novara-Verbania, Nuoro, Padova |
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Articolo 5 - Ripartizione delle competenze e organizzazione degli uffici1. Il direttore, con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali: |
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Articolo 6 - Ufficio di staff1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Ispettorato è assegnato un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale, che svolge le seguenti attività: a) coordina le attività di audit interno finalizzate al migli |
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Titolo 2 - Ordinamento del personale |
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Articolo 7 - Svolgimento della vigilanza con modalità flessibili e semplificate1. Lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo può avvenire attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni orarie della |
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Articolo 8 - Inquadramento professionale |
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Articolo 9 - Dotazione organica1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la dotazione organica dell'Ispettorato è pari a 6046 unità, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello generale e 88 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale, come risultante dalla Tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Ai sensi d |
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Articolo 10 - Assetti e organici del personale dell'Arma dei carabinieri1. Presso la sede centrale dell'Ispettorato, presso gli ispettorati interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e presso gli ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente, il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”, i “Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro” ed i “Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro” che operano nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo e dall'articolo 16. Presso gli ispettorati territoriali |
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Titolo 3 - Personale dirigente |
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Articolo 11 - Assunzione di personale1. L'assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale avviene secondo le modalità e sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla vigen |
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Articolo 12 - Incarichi di funzioni dirigenziali1. Il direttore dell'Ispettorato conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale generale da assegnare alle direzioni centrali di cui all'articolo 2, nonché al dirigente di livello non generale da assegnare |
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Titolo 4 - Gestione e sviluppo professionale del personale |
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Articolo 13 - Formazione1. L'Ispettorato promuove, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo de |
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Articolo 14 - Gruppi di lavoro1. Il Centro studi per l'attività ispettiva già previsto dall'a |
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Articolo 15 - Valutazione del personale1. L'Ispettorato adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni e delle conoscenze professionali dei dipendenti, al fine di |
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Titolo 5 - Forme di coordinamento e trattamento di missione |
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Articolo 16 - Coordinamento con il personale dell'Arma dei carabinieri1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, di cui all'articolo 10, opera presso la sede centrale dell'Ispettorato alle dipendenze funzionali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il personale dell'Arma dei carabinieri appartenente ai Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro e ai Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro, di cui all'articolo 10, è assegnato all'Ispettorato del lavoro per un |
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Articolo 17 - Coordinamento con il personale dell'INPS e dell'INAIL1. Il direttore emana specifiche direttive finalizzate ad assicurare il coordinamento di tutta l'attività ispettiva svolta dal personale con qualifica di ispettore del lavoro in forza presso l'Ispettorato, l'INPS e l'INAIL. A tal fine, l'Ispettorato definisce modalità di accertamento comuni, e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, emana |
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Articolo 18 - Ulteriori disposizioni in materia di coordinamento1. In attuazione di quanto previsto dall'Articolo 11, comma 6, del decreto istitutivo, gli altri organi di vigilanza che svolgono accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale assicurano, sulla b |
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Articolo 19 - Trattamento di missione1. Al personale ispettivo dell'Ispettorato, nonché dell'INPS e dell'INAIL, compete, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, il medesimo trattamento di missione. Il trattamento di missione è disciplinato dal presente articolo, e, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibile, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. 2. Al personale di cui al comma 1 compete, per le missioni da svolgere in un comune o in una località diverse dalla sede di servizio: a) un'indennità chil |
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Articolo 20 - Coperture assicurative1. L'Ispettorato attiva specifiche coperture assicurative per il personale dell'Ispettorato, ivi compreso il personale di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, ed il personale ispettivo dell |
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Articolo 21 - Coordinamento con l'Avvocatura dello Stato1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 2. L'Ispettorato p |
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Titolo 6 - Disposizioni transitorie |
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Articolo 22 - Disposizioni in materia di personale1. A decorrere dalla data indicata dal decreto di cui al comma 4, è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato: a) il personale dirigenziale e non dirigenziale già in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, presso la Direzione generale per l'attività ispettiva e presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed f), per un numero massimo di 5793 unità, di cui una posizione di livello dirigenziale generale e 76 posizioni di livello dirigenziale non generale, come risultante dalla allegata Tabella A; b) il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuato all'esito della procedura di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto istitutivo, pari a 96 unità di area III; c) il personale non dirigenziale non appartenente ai profili ispettivi delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, per un numero massimo di 11 unità, come risultante d |
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Articolo 23 - Trasferimento di risorse1. Le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché le risorse strumentali trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche soci |
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Articolo 24 - Disposizioni per l'avvio e l'operatività dell'Ispettorato1. In fase di prima attuazione, e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data indicata dal decreto di cui all'articolo 22, comma 4, con accordo tra le amministrazioni interessate, che ne definisce anche gli oneri a carico dell'Ispettorato, può essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'Ispettorato siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del personale trasferito all'Ispettorato, e |
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Articolo 25 - Codice di comportamento1. In attesa dell'adozione del codice di comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politi |
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Articolo 26 - Accesso agli atti1. In attesa dell'adozione di specifici atti regolamentari adottati dal direttore, trova applicazione, per l'Ispettorato, il decreto del Ministro del l |
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Tabella 1 - Dotazione organica art. 9, comma 1 tabella 1
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Tabella A - Art. 22, comma 1, lett. a)
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Tabella B - Art. 22, comma 1, lett. c)
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Tabella C - Art. 22, comma 1, lett. d)
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Tabella D - Art. 22, comma 1, lett. e)
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Tabella E - Art. 22, comma 1, lett. f)
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Tabella F - Art. 22, comma 1, lett. g)
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Tabella G - Art. 22, comma 1, lett. h)
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