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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/12/2012, n. 243
L. 24/12/2012, n. 243
L. 24/12/2012, n. 243
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 12/08/2016, n. 164
- Sent. C. Cost. 10/11/2017, n. 235
- Sent. C. Cost. 06/12/2017, n. 252
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Capo I - Oggetto e definizioni |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Cost |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; |
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Capo II - Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche |
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Art. 3 - Principio dell'equilibrio dei bilanci1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione. 2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine. |
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Art. 4 - Sostenibilità del debito pubblico1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione. |
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Art. 5 - Regole sulla spesa1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere |
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Art. 6 - Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) period |
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Capo III - Meccanismo di correzione |
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Art. 7 - Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti |
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Art. 8 - Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulat |
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Capo IV - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico |
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Art. 9 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, “conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10”N1. |
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Art. 10 - Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo |
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Art. 11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo |
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Art. 12 - Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle ammi |
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Capo V - Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali |
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Art. 13 - Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativ |
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Capo VI - Bilancio dello Stato |
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Art. 14 - Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. |
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Art. 15 - Contenuto della legge di bilancio1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato. 2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e il livel |
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Capo VII - Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio |
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Art. 16 - Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere. 2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è c |
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Art. 17 - Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. 2. Il personale dell'Ufficio è composto da: a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico conc |
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Art. 18 - Funzioni dell'Ufficio1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a: a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo; c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio; |
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Art. 19 - Dotazione finanziaria dell'Ufficio1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurar |
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 20 - Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli e |
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Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle Camere una relazione in merito |
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