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Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sicilia, recepimento del Testo Unico dell’edilizia
- Anna Petricca
Sicilia, recepimento del Testo Unico dell’edilizia
Sicilia, recepimento del Testo Unico dell’edilizia
La Regione Sicilia con la L.R. 10/08/2016, n. 16, dopo oltre 15 anni, ha recepito il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001).
ANALISI DEL PROVVEDIMENTO - Entrando nel dettaglio la norma prevede il recepimento dinamico [1] dei seguenti articoli del D.P.R. n. 380/2001: 1, 2, 2 bis, 3, 3 bis, 5 (fatta eccezione per la lettera h) del comma 3), 7, 8, 9 bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23 ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137.
Vengono, invece, recepiti con modifiche [2] gli articoli: 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23 bis, 32, 34, 36, 89 e 94.
Il recepimento opera dal 03/09/2016.
La disposizione provvede conseguentemente all’abrogazione delle pregresse norme che regolavano la materia, tra le quali quelle relative ai procedimenti autorizzatori edilizi, per i quali pertanto non potranno essere più istruite nuove istanze a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento: gli enti locali siciliani dovranno conformarsi alle stesse procedure adottate nel resto del Paese, mentre potranno essere portati a termine con le “vecchie” modalità i procedimenti già avviati.
La legge prevede, inoltre, una procedura “semplificata” per concludere gli iter delle domande di condono edilizio. È consentito, infatti, ai titolari di immobili oggetto di istanza dei condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003, di far presentare da un tecnico abilitato una perizia giurata attestante sia il pagamento dell’oblazione e degli oneri urbanizzazione, sia il rispetto dei requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria. Le perizie depositate saranno sottoposte a verifiche a campione nella misura del 5%. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo. Non è previsto espressamente l’obbligo di deposito degli elaborati grafici, ma potrebbe essere utile allegare ogni documentazione ed elaborato tecnico necessario a confermare i contenuti della perizia giurata stessa.
Si segnala altresì l’importante norma che prevede la possibilità di realizzare cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976, purché il medesimo cambio non comporti alterazioni alle volumetrie assentite.
Istituito anche lo Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione “STARS” ai fini del monitoraggio dell’attività edilizia. Le documentazioni relative alle attività dello STARS sono trasmesse tramite il Modello unico per l’edilizia “MUE” (per la modulistica attualmente in vigore si rinvia all’articolo Modulistica unica per l'edilizia (Permesso di costruire, SuperDIA, SCIA, CIL, CILA) e Relazione Tecnica di Asseverazione). L’attuazione dello sportello regionale avverrà con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, che stabilirà le modalità di attuazione dello sportello.
Nella Regione trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
La disposizione provvede, infine, alla proroga al 31/12/2015 del Piano Casa (L.R. 6/2010).
LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - La sentenza della Corte Costituzionale 08/11/2017 n. 232 ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme della presente legge in materia di impianti Fer, abusi edilizi e lavori edilizi nelle località sismiche che travalicano la competenza legislativa attribuita alla Regione e possono configurare un surrettizio condono edilizio.
Nel dettaglio gli articoli della L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 censurati dalla sentenza della Corte Costituzionale 232/2017 e i termini delle illegittimità sono i seguenti:
- articolo 3, comma 2, lettera f) - il legislatore regionale, consentendo la realizzazione senza titolo abilitativo di tutti gli interventi inerenti gli impianti ad energia rinnovabile (di cui agli articoli 5 e 6 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28) oltrepassa il limite della propria competenza in materia di “urbanistica” invadendo la competenza statale in materia di “tutela dell’ambiente”;
- articolo 14, comma 1 e comma 3 - nella parte in cui consente di ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e non, correttamente, al momento della realizzazione dell’intervento. Censurata anche l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso, in luogo del silenzio rigetto, nella qualificazione del comportamento omissivo dell’Amministrazione sulla richiesta di permesso in sanatoria;
- articolo 16, comma 1 e comma 3 - nella parte in cui è consentito l’avvio dei lavori nelle zone sismiche in assenza della previa autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione e introduce una categoria di lavori “minori”, secondo il legislatore siciliano, sottratti all’autorizzazione scritta preventiva, estranei all’orizzonte della disciplina statale.
Successivamente con Nota dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità Sicilia 09/11/2017, prot. n. 221557/DRT il Dipartimento regionale tecnico ha fornito le disposizioni operative conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell’articolo 16 della L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 disponendo l'immediata sospensione delle procedure di cui all'articolo 32 della L.R. Sicilia 19/05/2003, n. 7 e stabilendo che dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza 232/2017 (pubblicazione avvenuta in G.U. 15/11/2017, n. 46) devono applicarsi le disposizioni dettate dall'articolo 94 del D.P.R. 380/2001.
Si segnala che in allegato alla L.R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 è disponibile per i nostri Abbonati il Testo Unico dell'edilizia per la Regione Sicilia elaborato da Legislazione Tecnica.
[1] Ciò vuol dire in pratica che i menzionati articoli sono recepiti nella loro versione attualmente vigente, e con tutte le eventuali future modifiche che verranno apportate a questi articoli del provvedimento nazionale, che quindi diventeranno “automaticamente” applicabili anche nella regione Sicilia.
[2] Ciò vuol dire in pratica che i menzionati articoli sono recepiti nel testo riportato all’interno della L.R. 16/2016 in commento, modificato rispetto alla versione nazionale. Le eventuali future modifiche che verranno apportate a questi articoli del provvedimento nazionale non saranno invece applicabili “automaticamente” nella regione Sicilia, ma solo se saranno recepiti tramite ulteriori atti regionali.
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