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D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127

Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

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TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
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Art. 1. - Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 R sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 14 (Conferenze di servizi). — 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale di cui

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TITOLO II - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LE DISCIPLINE SETTORIALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
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Art. 2. - Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) al comma 3 ne

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Art. 3. - Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive

1. All’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 R, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

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Art. 4. - Modifiche alla disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.

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Art. 5. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 6. - Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’au

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Art. 7. - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati

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Art. 8. - Clausola generale di coordinamento

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies del

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