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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Italia digitale 24/06/2016, n. 2
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[Premessa]Alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto |
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PremesseLa presente circolare ha lo scopo di fornire le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le societ&agra |
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1. Contesto normativo di riferimentoLa recente legge 28 dicembre 2015, n. 208 R (legge di stabilità 2016), all’art. 1, commi 512-517, prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione cor |
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2. Deroghe al risparmio di spesa (art. 1, comma 515)Sono escluse dall’obiettivo di risparmio le spese: a) sostenute per approvvigionarsi dei servizi di connettività; b) effettuate tramite CONSIP S.p.a. o i soggetti aggr |
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3. Il Piano triennale ed il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazioneIl Piano triennale è lo strumento con il quale raggiungere gli obiettivi definiti dalle disposizioni sopra richiamate e con il quale attuare l’Agenda digitale in un quadro organico, secondo quanto previsto dal documento Strategia per la crescita digitale, approvato dal Governo il 3 marzo 2015. È quindi il documento di programmazione che deve, da un lato, definire il percorso di attuazione del «Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione» (di seguito «Modello strategico»), dall’altro, classificare le spese per amministrazione o categorie di amministrazioni in coerenza con gli obiettivi da raggiungere. Necessita, quindi, di un lavoro organico che coinvolgerà le amministrazioni con forme e modalità diverse e andrà a regime dal 2017, anche in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 17 maggio 2016, n. 16, in merito alla quantificazione del risparmio previsto dalle disposizioni in argomento. Il Piano triennale, pertanto, costituisce, insieme alle indicazioni già fo |
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4. Disposizioni per l’anno 2016.Per la realizzazione del Piano triennale sono necessarie azioni di coinvolgimento delle Amministrazioni, già peraltro avviate, e che porteranno il sistema a regime a partire dal 2017. Al fine di non pregiudicare la sua piena attuazione dal 2017 e conseguire gli obiettivi fissati dalla legge di stabilità 2016, la presente circolare definisce il percorso di «convergenza» che le amministrazioni dovranno seguire sin dal 2016 per adeguare i propri sistemi informativi al nuovo Modello strategico, la cui architettura è stata anticipata nel paragrafo 3. Secondo quanto indicato nella circolare del Mef n. 16 del 17 maggio 2016, le Amministrazioni possono procedere agli approvvigionamenti ai sensi dell’art. 1, comma 516 della legge di stabilità 2016, attenendosi alle seguenti disposizioni, considerate essenziali per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’art. 1, comma 515: a) le pubbliche amministrazioni devono redigere e trasmettere ad AGID il piano di integrazione alle infrastrutture immateriali descritte al paragrafo 3, lettera b). In particolare sarà necessario che il piano traguardi il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e non ancora utilizzate (SPID, ANPR, PagoPA e NoiPA), entro dicembre 2017 in modo da consentire |
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Allegato - Appendice normativa: legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».Art. 1. - (Omissis). 510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 R, stipulate da CONSIP S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. 511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 R, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall&rs |
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