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Sent. C. Giustizia UE 15/10/2015, n. C-168/14

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Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 51 TFUE – Libertà di stabilimento – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2009/40/CE – Accesso alle attività di controllo tecnico dei veicoli – Esercizio da parte di un organismo privato – Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri – Regime di previa autorizzazione – Motivi imperativi di interesse generale – Sicurezza stradale – Ripartizione territoriale – Distanza minima tra i centri di controllo tecnico dei veicoli – Quota di mercato massima – Giustificazione – Idoneità a raggiungere l’obiettivo perseguito – Coerenza – Proporzionalità.

1. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che le attività di controllo tecnico dei veicoli sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

2. L’articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che le attività dei centri di controllo tecnico dei veicoli, quali quelli contemplati dalla normativa controversa nel procedimento principale, non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri nel senso di cui a questa disposizione, nonostante che gli operatori di tali centri dispongano di un potere di immobilizzazione dei veicoli ove questi presentino, all’esito del controllo, carenze di sicurezza tali da comportare un pericolo imminente.

3. L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordini l’autorizzazione all’apertura, da parte di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un centro di controllo tecnico dei veicoli alla condizione che, da un lato, sussista una distanza minima tra tale centro e i centri già autorizzati di questa impresa o di questo gruppo di imprese e che, dall’altro, in caso di rilascio dell’autorizzazione, l’impresa o il gruppo di imprese in questione non si trovi a detenere una quota di mercato superiore al 50%, salvo che sia dimostrato - circostanza questa da verificarsi a cura del giudice del rinvio - che la condizione suddetta è realmente appropriata per raggiungere gli obiettivi di tutela dei consumatori e di sicurezza stradale e non va oltre quanto è necessario a tal fine.
 

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