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Sent. TAR. Piemonte 12/06/2014, n. 1029

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Appalti e contratti pubblici - Contratti di servizi e forniture - Rinnovo - Ammissibilità - Condizioni.

E' ammissibile il rinnovo di un contratto di fornitura se tale facoltà sia prevista ab origine negli atti di gara. Tale ammissibilità può desumersi anche dall'art. 29, del Codice dei Con

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione I) ha pronunciato la p

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FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione ha disposto a favore dell’ATI controinteressata il rinnovo dell’appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed accompagnamento per allievi diversamente abili per il periodo 1.9.2012-31.8.2015, eventualmente previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale prevista dall’art. 2 cpv. 2 del capitolato dell’appalto GTT 66/2009, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione di legge per contrasto con l’art. 23 co. 1 della l. n. 62/2005R. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 57 co. 5 lett. b) del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163. Violazione dei principi regolatori dell’evidenza pubblica sanciti dall’art. 2 co. 1 del d.lgs. 163/2006. Contesta parte ricorrente che l’amministrazione avrebbe disposto, a favore della controinteressata, un rinnovo contrattuale negoziato senza bando in violazione del generale divieto di rinnovo medesimo.

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DIRITTO

E’ infondata l’eccezione preliminare di tardività mossa tanto dall’amministrazione resistente che dalla controinteressata poiché, nel caso di specie, la ricorrente lamenta, secondo la sua prospettazione, che sia stata condotta una trattativa negoziata in assenza di bando e dei successivi avvisi inerenti l’aggiudicazione. Seguendo siffatta impostazione trova applicazione l’art. 120 co. 2 del c.p.a. che prevede, per siffatte ipotesi, un termine di sei mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto. Tale termine per altro risulterebbe rispettato anche con riferimento alla deliberazione di giunta impugnata, sicchè non rileva ulteriormente approfondire se siffatta impugnativa fosse indispensabile o meno, posto che essa sussiste ed è tempestiva.

Certamente più complesse si presentano invece tanto la problematica dell’interesse ad agire quanto quella delle legittimazione.

In fatto occorre precisare che l’originario affidamento del servizio trasporto disabili a favore della controinteressata (da cui è scaturito il rinnovo contrattuale) è avvenuto in esito a una procedura aperta alla quale ha preso parte anche la ricorrente risultando aggiudicataria provvisoria. Essa veniva tuttavia dichiarata decaduta dall’aggiudicazione provvisoria per aver reso false dichiarazioni nell’ambito del procedimento.

Veniva quindi dichiarata aggiudicataria la controinteressata, seconda classificata.

Il contratto stipulato tra l’amministrazione e l’aggiudicataria definitiva prevedeva, conformemente all’art. 2 secondo capoverso del bando di gara, una clausola di opzione rinnovo del servizio per ulteriori tre anni. Infine, nelle more del primo affidamento, il contratto, originariamente aggiudicato e stipulato quale stazione appaltante da GTT, ha mutato titolarità, passando in capo alla città di Torino (per vicende inerenti i rapporti tra quest’ultima e la GTT) e il comune odierno resistente ha deliberato, alla prima scadenza contrattuale, di esercitare l’opzione di rinnovo.

Sempre nelle more del contratto veniva altresì affidato alla controinteressata, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 57 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, il servizio di trasporto disabili presso i centri socio-terapeutici, affidamento da ultimo prorogato sino al 7.7.2013.

Al proposito, in punto di fatto, giova tuttavia ricordare quanto dedotto dall’amministrazione con l’ultima memoria di replica depositata in vista dell’udienza di merito.

All’ultima scadenza contrattuale per il servizio di trasporto affidato presso i centri socio terapeutici l’amministrazione ha bandito una procedura aperta, in esito alla quale è risultata nuovamente aggiudicataria la ricorrente; tuttavia, con determina 2.12.2013 n. 268, l’amministrazione è stata costretta alla revoca di siffatto affidamento. Il provvedimento è stato impugnato innanzi a questo TAR, il quale ha respinto l’impugnativa con sentenza sez. II n. 461 del 14.3.2014, ritenendo fondate le contestazioni mosse dalla stazione appaltante, che aveva addebitato alla ricorrente di non essere stata in possesso delle prescritte attrezzature tecniche.

E’ indiscutibile, pertanto, che la ricorrente, che aspira in via principale a subentrare negli affidamenti ancora in corso con scadenza a metà 2015 e, in subordine, invoca un risarcimento per la chance di aggiudicazione a suo dire persa a cagione degli affidamenti diretti posti in essere dal Comune (e ciò sia per la parte di contratto già eseguita relativa al trasporto disabili presso istituti scolastici, sia per l’ulteriore affidamento ex art. 57 co. 1 lett a relativo al trasporto presso i centri socio terapeutici definitivamente cessato al luglio 20133) versa, anche per come accertato dalla citata sentenza n. 461/2014 di questo Tar e documentato in atti dall’amministrazione, in una condizione particolare.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunc

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