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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/10/2012, n. 85

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Contratto per la fornitura di energia elettrica nel periodo dal 01.07.2011-30.06.2012 – Richiesta di proroga e incameramento cauzione.

1. Il meccanismo dello svincolo progressivo della cauzione definitiva previsto dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, riguardante i soli appalti di lavori, trova applicazione an

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte della società Gala spa, in merito all’esecuzione del contratto del valore complessivo di oltre 1.000.000 di euro per la fornitura di energia elettrica all’ANM-Azienda Napoletana Mobilità, la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2012. L’esponente rappresenta che l'amministrazione ha richiesto, in applicazione della relativa previsione del bando, una proroga semestrale del predetto contratto; in considerazione della impossibilità di proseguire la fornitura alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, la società segnalante si è rifiutata di concedere la proroga richiesta dalla stazione appaltante evidenziando, che oltretutto quest'ultima sarebbe incorsa, a sua volta, in un grave inadempimento a causa del ritardo nel pagamento di diverse fatture.

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Considerato in diritto

Sulla richiesta di proroga della stazione appaltante.

In seguito alle modifiche normative introdotte per effetto dell’art. 23 della legge n. 62 del 2005R, la giurisprudenza ha chiarito che la finalità della norma citata era quella di adeguare l’ordinamento ai principi del diritto comunitario attraverso un intervento di portata generale diretto a precludere la rinnovazione dei contratti pubblici di appalto in deroga al principio di evidenza pubblica. Questa Autorità ha concluso che, in seguito a detto intervento, residuavano margini per la previsione di rinnovi o proroghe solo in forma espressa e in presenza di determinate condizioni. In particolare, l’Autorità ha distinto l’ipotesi in cui la possibilità di una prosecuzione del rapporto contrattuale in seguito alla scadenza sia predeterminata già nell’ambito del bando e l’ulteriore periodo sia computato ai fini della quantificazione dell’importo del contratto (deliberazione n. 183 del 13.06.2007 e parere n. 242 del 12.11.2008); d’altro canto, sebbene non possa ritenersi che le disposizioni di cui all’art. 29 del codice dei contratti costituiscano il fondamento dell’istituto della proroga o del rinnovo, visto che la norma è diretta a fissare le regole per la determinazione dell’importo contrattuale (cfr. deliberazione n. 34 del 09.03.2011), in base alla richiamata disposizione detto calcolo “tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo”. Al riguardo, anche un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che “laddove una tale previsione sia contenuta nella lex specialis, essa potrebbe consentire una limitata deroga al principio del divieto di rinnovo, purché con puntuale motivazione l’amministrazione dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale”. In questo senso, si è espressa la VI sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 6194 del 24.11.2011) alla quale era stato sottoposto il caso di una stazione appaltante che, pur avendo indicato nel bando la possibilità “prevista dall’art. 7 secondo comma lettera f) del d.lgs. 17 marzo 1995. n. 157, di affidare l’appalto al medesimo contraente per il successivo triennio” aveva poi bandito una nuova procedura di evidenza pubblica; in queste ipotesi, secondo il Consiglio di Stato “se l’amministrazione opta per l’indizione della gara, nessuna particolare motivazione è necessaria e certamente nessun diritto può riconoscersi in capo all’aggiudicatario. Non così, invece, se si avvale della possibilità di proroga prevista dal bando. Detta ultima opzione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale”. Più di recente, il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 27.04.2012 n. 2459) ha

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Il Consiglio

ritiene che:

- nel caso di specie, la proroga della fornitura richiesta dalla stazione appaltante è legittima in quanto limitata nel tempo, già programmata negli atti di gara e motivata sulla base delle esigenze organizzative che hanno reso opportuno uno slittamento dell’indizione della nuova gara; pertanto, il riscontro negativo alla richiesta di proroga inviata dalla stazione appaltante può qualificarsi come inadempimento ad uno degli obblighi derivanti dal contratto;

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