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L. 28/04/2016, n. 57

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
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Art. 1. - Contenuto della delega

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

c) disciplinare

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Art. 2. - Princìpi e criteri direttivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

1) della cittadinanza italiana;

2) del possesso dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;

4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;

5) della idoneità fisica e psichica;

6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;

7) della professionalità;

8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;

3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;

4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;

c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;

e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso per titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;

f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;

g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario:

1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono

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Art. 3. - Procedure per l'esercizio della delega

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della mag

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Art. 4. - Incompatibilità del giudice di pace

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre an

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Art. 5. - Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magi

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Art. 6. - Applicazione dei giudici di pace

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.

2. La scelta dei giudici di pace da applicare

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Art. 7. - Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluz

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Art. 8. - Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei risp

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Art. 9. - Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il co

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