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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/06/2012, n. 97

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Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate da SITEC S.r.l. e S.I.E.E.M. – Procedura aperta per l’affidamento di “Lavori di rimodulazione e completamento della casa-albergo per anziani a casa di riposo per anziani con 15 posti letto”- Importo complessivo lordo € 182.248,13 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; S.A.: Comune di Naso (ME).

Categorie OS4 e OS30 scorporabili a qualificazione obbligatoria - limiti al subappalto

Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate, più volte oggetto di pronunce di questa Autorità (cfr.: dete

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 5 maggio 2011 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale la società SITEC S.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimità della propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dal Comune di Naso a causa del “mancato possesso della qualificazione nelle categorie OS4 e OS30, ricomprese all’art. 72, comma 4, del Regolamento n. 554/99 ed i cui importi superano il 15% del valore totale dei lavori…” La stazione appaltante ha quindi escluso l’impresa dalla gara, sull’assunto che tali lavorazioni non po

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Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità delle esclusioni dalla gara in oggetto disposte dal Comune di Naso nei confronti delle ditte SITEC S.r.l. e S.I.E.E.M. S.r.l. per le ragioni evidenziate in fatto.

Occorre preliminarmente osservare che le istanze di parere in oggetto sono oggetto di trattazione congiunta perché riguardanti la medesima procedura selettiva e perché i provvedimenti escludenti in contestazione sono entrambi fondati sul difetto dei requisiti di qualificazione richiesti per le categorie scorporabili OS4 e OS30.

La disamina della questione sollevata dagli istanti, circa il preteso contrasto tra il chiarimento reso dal RUP e la corrispondente previsione di lex specialis in ordine alla possibilità di ricorrere al subappalto, impone di ripercorrere le precise coordinate della vicenda, come risultanti dalla documentazione di gara, prendendo le mosse dalla previsione contenuta nel bando di gara di cui al punto 3.6.a, che espressamente qualifica le lavorazioni scorporabili OS4 (Classifica I) e OS30 (Classifica I) “subappaltabili”. Si tratta quindi di stabilire se la predetta formulazione della legge di gara contenga una espressa autorizzazione preventiva e generalizzata al subappalto per le suddette opere specializzate, rispetto alla quale si porrebbe in insanabile contrasto la nota di chiarimenti del Responsabile Unico del Procedimento emessa il 16 marzo 2011 ovvero in prossimità della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista per il successivo 21 marzo. Con tale nota, in applicazione dell’art. 72, comma 4, del regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 554/99R, si è esclusa la subappaltabilità delle predette lavorazioni “in mancanza di specifica qualificazione da parte della ditta concorrente che, in tal caso, sarà tenuta a costituire Associazione temporanea di tipo verticale, giusto art. 13, comma 7, legge n. 109/94R, come precisato, tra l’altro, dalla Determina n. 25/2001 dell’AVCP ”.

Al fine di dirimere la vexata quaestio, è necessario considerare la normativa relativa all’esecuzione di lavori pubblici applicabile ratione temporis al caso in esame.

In particolare, l’articolo 74, comma 2, primo periodo, DPR 554/1999, stabilisce che le imprese aggiudicatarie non possono eseguire direttamente le lavorazioni relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, se pr

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione delle ditte SITEC S

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