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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 14/01/2010, n. 5

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Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dallo Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l. e dallo Studio AC3 s.n.c. di Cagnazzi Raffaele Michele & C. - Attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla "Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e del recapito finale - lotti A e C ) - Importo a base d'asta € 167.575,88 - S.A.: Comune Di Sant'Eramo in Colle (BA).

1. Quando per l'aggiudicazione della gara viene scelto il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta. Pertanto, si deve ritenere che i limiti, previsti dall' art. 64 del D.P.R. n. 554/1999 relativamente ai fattori ponderali da attribuire ai vari elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 5 e 6 maggio 2009 sono pervenute all'Autorità due istanze di parere presentate, rispettivamente, dallo Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l. e dallo Studio AC3 s.n.c. di Cagnazzi Raffaele Michele & C., con le quali i suddetti concorrenti alla procedura di gara in oggetto hanno sollevato le medesime censure al bando di gara per l'affidamento degli incarichi indicati in oggetto, chiedendo se sussistono i presupposti per l'annullamento della suddetta procedura.

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Ritenuto in diritto

Le questioni controverse prospettate a questa Autorità con l'istanza di parere in oggetto sono molteplici e per comodità espositiva si ritiene di esaminarle secondo l'ordine seguito nella narrativa in fatto.

Relativamente alla asserita violazione del principio di concorrenza, in quanto si richiedono i requisiti di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, mentre il bando riguarda servizi aventi un importo inferiore alla soglia comunitaria, si evidenzia che nel lamentare detta violazione l'istante non tiene conto del fatto che l'articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006R, nel disciplinare le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ha individuato in relazione ai medesimi una specifica soglia per l'applicazione delle disposizioni di derivazione comunitaria che è di importo pari o superiore a 100.000 euro. Conseguentemente, essendo l'appalto in oggetto di importo pari a euro 167.575,88 lo stesso è da ritenersi superiore alla soglia comunitaria, per cui correttamente la stazione appaltante ha richiesto i requisiti di cui al citato art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, propriamente riguardante l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Sulla presunta violazione - nel contesto del punto 9 A del bando - del principio di proporzionalità e dell'art. 64 del D.P.R. n. 554/1999, in quanto il punteggio attribuito all'offerta tecnica sarebbe determinato su base quantitativa e non su base qualitativa, attribuendo punteggio a requisiti soggettivi del concorrente e non oggettivi dell'offerta, poiché il bando prevede l'attribuzione di punteggio in base alle opere precedentemente dirette, sino ad un massimo di tre «che il concorrente ritiene significative della propria capacità di direzione dei lavori scelte tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto di affidamento», si rileva che sulla questione l'Autorità ha avuto modo di pronunciarsi più volte (cfr. Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 27/6/2007 n. 209; Deliberazione n. 30/2007) sostenendo «che la Stazione appaltante, nell'individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta. Detta confusione, infatti, come anche di recente evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale».

Si ritiene, tuttavia, che tale affermazione di principio non possa prescindere da una valutazione specifica del caso concreto, come sostenuto anche da un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale è legittimo che la stazione appaltante nel bando di gara privilegi le imprese che abbiano svolto attività identiche o analoghe a quella oggetto dell'appalto, attribuendo loro uno

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il Comune di Sant'Eramo in Colle non &

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