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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/05/2014, n. 106

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società DERICHEBOURG Multiservizi S.p.a.– Procedura aperta per l’“affidamento triennale (prorogabile di un ulteriore biennio) del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione, di facchinaggio, di logistica e movimentazione/distribuzione merci presso i magazzini farmaceutico ed economale, di portierato, custodia ed assistenza al pubblico, di manutenzione aree a verde, di gestione della salma nella morgue delle strutture ospedaliere Santobono, Pausilipon e SS. Annunziata e della sede amministrativa” – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 13.710.538,50 – S.A.: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO PAUSILIPON”.

ARTT. 42, 83, 29, comma 1, 39 e 2, comma 1bis del D. Lgs. n. 163/2006 – Legittimità disciplinare di gara

1. La possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione si scontra con i limiti della ragionevolezza, proporzionalità, libera concorrenza, e par condicio. In un affidamento di servizi, la richiesta di un ulteriore requisito richiesto

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 30 ottobre 2013 è pervenuta l’istanza di parere in oggetto, con la quale la Società DERICHEBOURG Multiservizi S.p.A. chiede lumi a questa Autorità in ordine alla legittimità della disciplina della gara indetta dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” per l’affidamento dei servizi di pulizia presso le strutture ospedaliere Santobono, Pausilipon e SS. Annunziata nonché presso la sede amministrativa, tutte situate in Napoli. Ha esposto l’istante che la S.A. sarebbe incorsa in plurimi profili di contrasto con la disciplina generale contemplata dal

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Ritenuto in diritto

Occorre premettere alla disamina dei rilievi sollevati dall’istante che, con deliberazione n. 511 del 7.10.2013, seguito dall’avviso di rettifica prot. n. 15781 dell’8.10.2013, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ha provveduto a modificare talune disposizioni della disciplina di gara in oggetto. Tale intervento in autotutela non ha però sopito le perplessità sollevate dall’istante che, con memoria pervenuta contestualmente all’istanza, insiste nel ritenere la procedura illegittima per le ragioni evidenziate in punto di fatto ed espressamente ricondotte ad esigenze di “trasparenza e maggiore concorrenzialità”. Mette conto altresì evidenziare che l’oggetto dell’appalto, secondo le previsioni del disciplinare, si articola in una prestazione principale (“servizi di pulizia, sanificazione e sanitizzazione”) nonché cinque prestazioni accessorie (portierato, custodia e assistenza al pubblico; servizi di logistica e movimentazione/distribuzione merci presso i magazzini farmaceutico ed economale; servizi facchinaggio; servizi di manutenzione delle aree a verde; gestione della salma nella morgue).

1. Orbene, le obiezioni sollevate si appuntano, in primo luogo, sulle disposizioni del disciplinare che, nello scolpire il requisito di capacità tecnica, richiede la previa esecuzione di “almeno tre contratti” con distinto riferimento a ciascuna prestazione in appalto. Lamenta l’istante il carattere sproporzionato del requisito in oggetto sia per il riferimento alle sole strutture ospedaliere, con conseguente esclusione di quelle sanitarie in generale, sia per l’elevato numero di contratti complessivamente richiesto. Tale sproporzione non sarebbe attenuata a seguito della rettifica apportata al disciplinare, limitandosi questa ad accorpare le ultime tre prestazioni secondarie. Osserva sul punto la S.A., nella propria memoria, che il dato esperienziale assume particolare rilievo nella procedura di gara perché trattasi di strutture pediatriche (delle quali per giunta una oncologica) e che, mercé la modifica apportata ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, è sufficiente anche un solo contratto purché di importo complessivo almeno pari a quello richiesto.

A tale riguardo, occorre perciò verificare se il contenuto delle sopra descritte prescrizioni contenute nella lex specialis siano compatibili con la discrezionalità che compete alla S.A. nell’individuare i requisiti di partecipazione alla gara.

Sebbene attraverso la rettifica apportata al disciplinare in questione, il numero di contratti necessario per dimostrare il possesso del requisito possa essere ben inferiore a quello ipotizzato dall’istante, essendo sufficiente che sia raggiunto l’importo previsto per ciascuna delle prestazioni in appalto, si ritiene comunque che, in abbinamento all’ulteriore requisito richiesto afferente all’esperienza curricolare espletata presso le sole strutture ospedaliere, in luogo di quelle più genericamente sanitarie, ciò appare eccessivamente restrittivo e non sufficientemente giustificato con riferimento alla natura dell’appalto richiesto.

Nel caso di specie, infatti, la possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, si scontra necessariamente con i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e del rispetto del principio della libera concorrenza, con conseguente verosimile violazione del principio della par condicio.

2. L’istante altresì lamenta che,

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disciplina di gara predisposta dall

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