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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/07/2012, n. 66

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Gara per l’affidamento del servizio di trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella regione Campania e in ambito nazionale.

1. La proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente.
2. La previsione contenuta nel bando di gara della ripetizione del servizio di trasporto rifiuti per un ulteriore periodo di 12 mesi oltre la durata contrattuale costituisce una violazione dei principi di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Infatti, salvo espresse previsioni dettate dalla legge i

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

La società De Vizia Transfer SpA ha presentato un esposto relativo alla gara in oggetto, acquisito al protocollo di questa Autorità n. 4476 del 16/01/2012.

In particolare, l’esponente considera discriminatori alcuni requisiti di accesso alla gara, in quanto ritiene inadeguata ed eccessiva la richiesta della certificazione per il sistema di gestione BS OHSAS 18001 - ACCREDIA, in aggiunta alle già richieste ISO 9001 e ISO 14001. Il possesso di tale requisito di qualità da parte di un numero esiguo di ditte ridurrebbe, infatti, la possibilità di partecipazione alla gara. Per l’esponente è, peraltro, equivocamente formulata la richiesta del fatturato specifico perché di fatto riferito alla esecuzione di servizi identici e non analoghi, ciò in quanto la Stazione Appaltante ha richiesto un’esperienza nel trasporto di rifiuti aventi gli specifici codici del Catalogo europeo rifiuti (CER) 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03 e 20.03.11.

Si evidenzia, altresì, che il trasporto dei rifiuti lavorati negli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (di seguito S.T.I.R.) campani verso la stessa regione Campania ed altre regioni del territorio nazionale è materia di notevole impatto nell’opinione pubblica, ed è stata di frequente oggetto d’attenzione da parte degli organi di informazione.

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Ritenuto in diritto

Con decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195R, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 26 N1, è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania; ciò ha reso necessario ricondurre le attività connesse con i rifiuti in Campania alla gestione ordinaria.

In particolare, l’art. 11, comma 2 della citata legge n. 26/2010, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, ha disposto che “le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluta ed integrale partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali”, potessero subentrare nei contratti in corso con i soggetti privati che svolgevano le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti, ammettendo, in alternativa, la possibilità di “affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto”.

Inoltre, il successivo comma 7 del medesimo art. 11 ha previsto che “La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità e' assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ……”.

Con decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 144 del 17 marzo 2010, sono stati conferiti alla S.A.P. NA. i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale. Successivamente all’emanazione del citato D.L. n. 195/2009 ed alla relativa legge di conversione la medesima società è, inoltre, subentrata all’ASIA Napoli S.p.A. nella gestione degli S.T.I.R. di Giugliano e Tufino.

La gara in esame è finalizzata alla selezione di un operatore economico che si occupi del trasporto su strada e conferimento dei rifiuti urbani degli S.T.I.R. dislocati nei comuni di Giugliano e Tufino in altri impianti situati nel territorio nazionale, considerata l’assenza di siti di destinazione finale del rifiuto gestiti dalla stazione appaltante stessa.

Ciò perché, per quanto attestato dalla S.A.P. NA., ad oggi non è ancora possibile, soprattutto per i tempi di realizzazione degli impianti previsti, chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno dei confini della Provincia di Napoli. Infatti, con D.L. n. 196/2010R, convertito nella legge 24 gennaio 2011, n. 1 N2 è stato sospeso l’ampliamento della discarica di Cava Vitiello ed è stato incaricato il Presidente della Regione Campania di nominare Commissari straordinari per la realizzazione del nuovo inceneritore di Napoli Est e di nuove discariche nel territorio della provincia di Napoli. Infatti, per quanto attestato dalla S.A., il termovalorizzatore di Acerra, a servizio dell’intera Regione Campania, non è in grado di trattare l’intera produzione di rifiuti, compresa quella della provincia di Napoli, smaltita presso i diversi stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio della regione Campania, tra cui quelli di Giugliano e Tufino.

La gara è stata esperita con procedura aperta ai sensi del comma 1, dell’art. 55 mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006R, con l’esclusione di offerte in aumento. L’importo presunto a base di gara è pari ad €. 39.539.463,90, di cui €. 17.173.706,54 per il servizio base previsto nei 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, €. 16.774.318,02 per l’opzione di ulteriori 12 mesi ed €. 5.591.439,34 per eventual

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Il Consiglio

- Ritiene che la richiesta, quale requisito di partecipazione, delle certificazioni di qualità di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ISO 14000, BS OHSAS 18001:2007 senza che venga lasciata all’operatore economico la possibilità di fornire prove relative all’impiego di misure equivalenti, non sia conforme a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163R;

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