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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/04/2013, n. 50

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi popolari della Provincia di Agrigento – 2^ zona in 1304” – Data di pubblicazione del bando: 3.2.2012 – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 253.230,15 – S.A.: Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento.

Regolarizzazione documentale e tassatività delle cause di esclusione

Nel caso in cui venga sollevata questione circa la divergenza t

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[Premessa]


Il Consiglio

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Ritenuto in fatto

In data 30 luglio 2012 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale l’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento ha chiesto un parere in merito alla legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva adottato in autotutela nei confronti della ditta San Francesco S.r.l. che in data 23.4.2012, con determina n. 207, si era aggiudicata i lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi popolari della Provincia di Agrigento.

Più specificamente, a seguito della suddetta aggiudicazione definitiva, la seconda in gra

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Considerato in diritto

Con l’istanza di parere in esame la stazione appaltante chiede un parere in merito al comportamento da adottare nell’ambito della procedura di gara in oggetto per le ragioni indicate in fatto.

In via preliminare, si rileva incidentalmente che dalla soluzione del caso di specie la ditta AEMME, seconda in graduatoria, non otterrebbe né benefici né pregiudizi, se si considera che la ditta in contestazione (ITACA) non si è classificata né al primo né al secondo posto in graduatoria. Di conseguenza, seppure dovesse concludersi per la legittimità della sua esclusione, le operazioni di gara resterebbero confermate e confermata resterebbe l’aggiudicazione disposta in favore della ditta San Francesco S.r.l..

Procedendo ora nel merito della questione, si rileva che dalla memoria allegata all’istanza di parere, è dato evincere che la S.A. ha richiesto in data 18.6.2012 “di integrare la documentazione già acquisita e precisamente la polizza fideiussoria con firma originale dell’agente generale con allegata autentica notarile, la quale è stata trasmessa a questo Ente in data 16.7.2012 (allegato D) da cui si evidenziava la inequivocabile corrispondenza rispetto alla firma digitale”.

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la società cooperativa ITACA no

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