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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 26/02/2014, n. 38

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla OMNIA PROGETTI srl – “Messa in sicurezza del costone roccioso, C.da San Giovanni” – Importo a base di gara € 997.458,66 S.A.: Comune di Corleone.

Artt. 38 e 75, comma 7, D.Lgs. n.163/2006 - Requisiti di ordine generale e riduzione della garanzia a corredo dell’offerta

1. Non può ritenersi integrata l’ipotesi di falsa dichiaraz

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 14.05.2013 è pervenuta l’istanza in epigrafe con la quale la società OMNIA PROGETTI S.r.l., con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, ha dedotto che la Commissione, all’esito della svolgimento delle operazioni di gara, ha disposto l’aggiudicazione provvisoria all’ATI Demetra Lavori S.r.l. (mandataria) - Esseti S.r.l. (mandante), illegittimamente ammessa a partecipare, come attestato dalla documentazione dalla stessa prodotta.

Secondo l’istante:

1. il legale rappresentante della mandante Esseti ha dichiarato che “nella propria impresa non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando”, diversamente da quanto emerge dal certificato camerale storico, risultando cessato dalla carica in data 17.01.2012 l’ing. Adriano Pessina, indicato come responsabile tecnico e già direttore tecnico; con conseguente “falsa dichiarazione” e violazione dell’art.38 D.Lgs. n. 163/2006, richiamato dall’art. 4 lett. d. 2) ed e) del Disciplinare;

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Ritenuto in diritto

Il quesito sottoposto all’Autorità riguarda l’affidamento dei lavori per la “Messa in sicurezza del costone roccioso, C.da San Giovanni” ed, in particolare, la legittimità o meno dell’aggiudicazione provvisoria disposta a favore dell’A.t.i. Demetra Lavori S.r.l. (mandataria) - Esseti S.r.l. (mandante), sotto due profili di seguito enucleati.

L’istante, nello specifico, ha contestato:

1) la dichiarazione negativa resa dal legale rappresentante della mandante Esseti srl, che sarebbe contraddetta dalle risultanze del certificato camerale storico, risultando cessato dalla carica - in data 17.01.2012 - l’ing. Adriano Pessina, indicato come responsabile tecnico e già direttore tecnico; con conseguente “falsa dichiarazione” e violazione dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006R, richiamato dall’art.4 lettere d.2) ed e) del Disciplinare;

2) l’illegittimo abbattimento della cauzione provvisoria, per non avere la partecipante dimostrato il possesso di una certificazione di qualità in corso di validità nonché attinente alle categorie previste dal Bando, a pena di esclusione.

Con riferimento al primo punto si osserva quanto segue.

Si premette che dall’esame della visura storica della Esseti S.r.l. risulta che l’ing. Adriano Pessina ha assunto la carica di “procuratore” dal 16.01.2004; la carica di “direttore tecnico” dal 21.01.2008 fino al 30.11.2010; mentre è cessato dalla carica di “responsabile tecnico procuratore con i poteri di cui all’atto del 16.01.2004” in data 17.

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che sia illegittima la riduzione della cauz

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