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Sent. TAR. Emilia Romagna Bologna 13/01/2016, n. 36

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Professioni - Competenze professionali - Interventi su edifici vincolati - Competenza dell'ingegnere per la parte tecnica - Legittimità - Fattispecie.

Gli ingegneri possono progettare e dirigere la parte tecnica dei lavori sugli immobili storici e artistici. Sono di competenza esclusiva degli architetti solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte c

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la l’Emilia Romagna (Sezione Prima) h

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FATTO e DIRITTO

Con determinazione n. 68 in data 19 settembre 2014 il Comune di B. promuoveva l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori del primo stralcio degli interventi di ripristino dell’immobile Castello di B., interessato dagli eventi sismici del maggio 2012 e, in quanto bene culturale, incluso tra quelli assistiti da finanziamento pubblico nell’àmbito della ricostruzione per il terremoto; la gestione della selezione, in particolare, veniva affidata all’ U.R.G., in qualità di Centrale unica di committenza. Indi, con determinazione n. 3 in data 6 febbraio 2015 l’U.R.G. indiceva una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura afferenti il 1° stralcio dei lavori di recupero del Castello di B., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell’importo di € 80.340,00. All’esito della gara, con determinazione n. 32 in data 6 maggio 2015 l’U.R.G. disponeva l’aggiudicazione definitiva al costituendo raggruppamento composto dall’ing. M.P. e dalla Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. dei servizi di “ingegneria ed architettura, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione del piano di manutenzione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento progettazione ed esecuzione afferenti il recupero del Castello di B. a seguito dei danni causati dal terremoto - 1° stralcio di attuazione”.

Avverso gli atti di gara ha proposto impugnativa il ricorrente, classificatosi al secondo posto della graduatoria finale.

Censura la decisione della stazione appaltante di invitare alla gara l’ing. M.P., trattandosi di opere relative ad un bene di interesse storico-artistico, rientrante nell’àmbito di operatività del d.lgs. n. 42 del 2004, e quindi riservate alla competenza degli architetti, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925. Lamenta, poi, che si sia ammessa alla gara l’offerta presentata dall’ing. M.P. quale mandatario di un costituendo raggruppamento con la Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., in quanto la formazione del raggruppamento si sarebbe risolta in un inammissibile espediente per recuperare a posteriori un requisito di ammissione originariamente mancante in capo al soggetto invitato uti singulus. Denuncia, inoltre, che la circostanza che la stazione appaltante non abbia suddiviso in pesi e percentuali le varie prestazioni oggetto dell’incarico e che tanto non sia stato fatto neppure dal raggruppamento aggiudicatario (limitatosi a dichiarare le quote di partecipazione del 51% e del 49%) impedirebbe di verificare il rispetto del principio di spendita del requisito, del principio di corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione e del principio di pagamento per quanto eseguito. Si duole, altresì, dell’abnorme situazione conseguente all’invito alla gara di un ingegnere che, in quanto privo del requisito di ammissione, si vedrebbe costretto a far coordinare le attività specialistiche da un architetto dell’altra società e a far firmare il progetto da quello stesso architetto, chiamato inevitabilmente anche alla direzione dei lavori, con l’ulteriore risultato che l’ing. M.P. non potrà rispettare la quota di partecipazione del 51% da lui dichiarata. Assume, poi, alterata la gara dall’avere la società mandante, e non l’ing. M.P., fatto valere la pregressa esperienza in “restauro conservativo” e gli altri titoli di qualificazione valutati dalla Commissione, con un vero e proprio

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricor

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