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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/07/2011, n. 144
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/07/2011, n. 144
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla R.C. Restauro Conservativo s.n.c. – “Gara per l’affidamento dell’attività di progettazione definitiva, nonché esecuzione dei lavori per la conservazione e il recupero dell’impianto decorativo esterno di Villa Nigra in Comune di Miasino (NO)” – Procedura ristretta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 240.011,60 – S.A.: Comune di Miasino (NO).1. La funzione della sottoscrizione dei documenti di gara quali il bando, il capitolato, la lettera d’invito, etc. è quella di rendere riferibili le prescrizioni di gara al dichiarante che resta così vincolato al rispetto degli impegni assunti e l’omissione di tale adempimento è tanto più sostanziale e insanabile, se prevista a pena di esclusione. La previsione dell’obbligo di produrre copia della lettera d’invito debitamente sottoscritta corrisponde ad una esigenza specifica dell’Amministrazione di presa d’atto di avvenuta accettazione delle condizioni ivi previste e dunqu |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoCon istanza pervenuta in data 3 febbraio 2010, l’impresa R.C. Restauro Conservativo s.n.c. ha chiesto un parere circa la legittimità della propria esclusione dalla gara indetta dal Comune di Miasino per l’affidamento dei lavori in oggetto. Più specificamente, l’impresa, dopo aver superato la fase preselettiva, è stata esclusa con la seguente motivazione: “mancata produzione del testo integrale della lettera di invito da sottoscriversi su ogni foglio per accettazione, e mancata produzione in copia dichiarata conforme con le modalità di cui al DPR 445/00R della certificazione di qualità in forza della quale il concorrente ha applicato la riduzione della cauzione provvisoria”. |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa prospettata attiene alla legittimità o meno del provvedimento di esclusione disposto dalla S.A. nei confronti della società istante a fronte di una carenza documentale relativa alla incompletezza della lettera d’invito firmata per accettazione e della mancata dimostrazione nelle modalità richieste dalla lex specialis del requisito che dava diritto ai sensi dell’art.75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità della richiesta di parere così come sollevata dalla Stazione Appaltante nell’istruttoria procedimentale, in quanto a suo avviso a fronte dell’avvenuta aggiudicazione, l’istanza di parere sarebbe divenuta inammissibile ai sensi del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie. In proposito, va evidenziato come il “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie” attuativo dell’art. 6, comma 7, lett. n.) del D.Lgs. n. 163/2006 preveda, all’art. 2 comma 1, che sia la stazione appaltante sia le parti interessate (individuate dal successivo comma 2) possano, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza di parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il limite ancorché non esplicitato, che l’istanza venga proposta prima dell’intervenuta aggiudicazione definitiva. Ciò trova evidente fondamento nella funzione affidata al parere in questione, teso non a risolvere singole controversie d’imperio ed in via definitiva, bensì ad acquisire, in ordine alle fattispecie controverse, un parere altamente qualificato reso dall’Autorità istituzionalmente deputata a vigilare nel settore, ben potendo, pertanto, le parti, anche a fronte della sopravvenuta aggiudicazione e degli atti conseguenti, adeguarsi spontaneamente all’ipotesi di soluzione indicata dal parere precedentemente richiesto. Nel caso di specie, l’istanza, avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di esclusione adottato nel corso della procedura di gara durante la verifica della documentazione amministrativa, non rientra in alcuna delle ipotesi di inammissibilità disciplinate dall’art.3 del citato Regolamento, riguardando pacificamente una questione, insorta e sottoposta a questa Autorità con apposita istanza in pendenza di gara, per la quale non risulta proposto alcun ricorso in sede giurisdizionale e qualificabile in termini di controversia fra le parti |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione della società |
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