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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 23/04/2014, n. 14

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Gara di appalto mediante procedura aperta per l’esecuzione del servizio della raccolta dei rifiuti e trasporto agli impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi connessi della durata di anni sei.

La decorrenza della durata dell’appalto dall’aggiudicazione provvisoria “e quindi dall’effettivo inizio” delle prestazioni contrattuali no

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

La società EGO ECO S.r.l. segnalava all’Autorità la gara in oggetto, indetta dal Comune di Pozzuoli con bando pubblicato in G.U.R.I. n. 98 del 21.08.2013: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; b.a. 43.554.440,82 € (IVA esclusa); durata sei anni.

In particolare, lamentava che il requisito di cui al punto III.3 del Bando/Disciplinare di gara di aver gestito i servizi in oggetto “per almeno un Comune o altra forma associativa di cui al Capo V del D.Lgs. n. 267/2000R con popolazione non inferiore a 82.000 abitanti” era restrittivo della concorrenza in quanto non permetteva la partecipazione di quelle imprese “che pur in possesso di iscrizione all’albo per la categoria e classe di appartenenza non possono [rectius: potevano] dimostrare, neanche cumulativamente, di aver servito un bacino di 82.000 abitanti”.

Alla richiesta di chiarimenti della società EGO ECO S.r.l in ordine al suddetto requisito, ossia se “è[ra] da intendersi anche come requisito cumulativo ovvero attraverso la somma di più comuni formanti gli 82.000 abitanti oppure attraverso due aziende che gestiscono comuni diversi la cui somma degli abitanti sia almeno pari ad 82.000”, il Comune di Pozzuoli precisava che: &l

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Ritenuto in diritto

In merito al quadro fattuale sopra ricostruito, si rimettono le seguenti considerazioni.

Riguardo al lamentato requisito di partecipazione, si osserva che l’aver erogato il servizio de quo in almeno un comune o una delle forme associative previste dal TUEL, ossia nei confronti di un unico contraente, non sembra possa rappresentare per la S.A. l’esclusiva garanzia di selezionare operatori economici in grado di offrire un servizio meno costoso ed ugualmente efficiente.

Tale obiettivo pare raggiungibile anche selezionando imprese che, nel triennio 2010/2012, abbiano svolto annualmente il servizio de quo in diversi comuni o altra forma associativa, ex Capo V, D.Lgs. 267/2000 R, in contemporanea, aventi complessivamente una popolazione non inferiore a quella indicata nel Bando di gara.

Nella suddetta ipotesi, pare, anzi, che lo svolgimento del servizio richieda capacità imprenditoriali, organizzative, logistiche, ecc., più ampie, dunque, anche tali imprese avrebbero potuto raggiungere livelli di efficienza, di capacità tecnico-professionale tali da poter concorrere alla procedura selettiva e presentare offerte rispondenti alle peculiarità sia tecniche di svolgimento del servizio sia economiche individuate dalla S.A. nel Regolamento di gara.

Peraltro, il Comune di Pozzuoli come requisito di idoneità professionale, ex art. 39, D.Lgs. 163/2006R, ha richiesto l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, a seconda delle specifiche prestazioni, nelle Categorie 1, Classe C, 4, Classe C e 5, Classe F.

Si evidenzia che la Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, è suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita dall’impresa iscritta. In particolare, la richiesta Classe C indica una popolazione inferiore a 100.000 e superiore o uguale a 50.000 abitanti. Invece, la Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, e la Categoria 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati non, dunque, legati all’entità della popolazione.

Pertanto, nel caso di specie, pare che la discrezionalità dell’Amministrazione nel disegno della lex specialis di gara abbia condotto a determinazioni più restrittive, non in linea con il principio di libera concorrenza, di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 163/2006.

Secondo il giudice di prime cure, infatti: “il concreto esercizio del potere discrezionale deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal pubblico incanto e deve rispettare i principi del Codice dei contratti” (T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, sentenza n. 32717/2010).

Sul tema dei c.d.

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Il Consiglio

- ritiene il lamentato requisito di partecipazione un requisito “ulteriore”, non in linea con l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 163/2006R, nei sensi di cui in motivazione;

- ritiene la decorrenza della durata dell’appalto dall’aggiudicazione provvisoria, ossia dall’“effettivo inizio” delle prestazioni contrattuali, non conforme al combinato disposto degli artt. 11, commi 9 e 12 del Codice dei Contratti Pubblici e 302, commi 2 e 3 del Regolamento di attuazione dello stesso Codice, nei s

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