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D. Leg.vo 15/02/2016, n. 28

Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
In vigore dal 22/03/2016.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e in particolare l

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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popola

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:

1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;

2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;

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Art. 3. - Ambito di applicazione ed esenzioni

1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre

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Art. 4. - Obblighi generali

1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all'articolo 5, attraverso l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.

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Art. 5. - Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati

1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I.

2. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;

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Art. 6. - Controlli e analisi

1. Al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfano i requisiti di conformità di cui all'articolo 5, comma 2, sono effettuati, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, mediante analisi della radioattività presente nelle acque, atte ad accertare se siano superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5, comma 1. Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed effettuati in modo da assicurare che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I risultat

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Art. 7. - Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione

1. Le regioni e le province autonome assicurano che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali, ovvero gli altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA:

a) valutano i rischi per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;

b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuarne la causa;

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Art. 8. - Indicazioni tecnico-operative

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da ado

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Art. 9. - Poteri sostitutivi

1. Nel caso di mancata osservanza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte delle regioni o province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, co

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Art. 10. - Sanzioni

1. Il gestore che non effettua i controlli interni, a norma dell'articolo 6, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000. Nel caso di reiterata violazione della disposizione del presente comma da parte di un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione interessata ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione idrica oppure mediante cisterne fisse o mobili, è in ogni caso tenuto alla prosecuzione all'erogazione del servizio sino all'ultimazione d

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Art. 11. - Applicazione sanzioni amministrative

1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli s

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Art. 12. - Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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Allegato I - Valori di parametro per radon, trizio e dose indicativa (di) per le acque destinate al consumo umano

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono fissati i valori di parametro, riportati nella seguente tabella:


Parametro

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Allegato II - Controlli delle sostanze radioattive

1. Principi generali

Tutti i parametri per i quali sono fissati dei valori di parametro, riportati in Allegato I, sono soggetti a controllo, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, a seguito del verificarsi delle condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, e con le modalità stabilite nel presente allegato e nell'allegato III.

Non è richiesto il controllo, per un determinato periodo, di un parametro specifico nelle acque destinate al consumo umano qualora non si verifichino le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, cioè quando si possa stabilire, tramite valutazioni preliminari effettuate sulla base di indagini rappresentative, informazioni sulle fonti di radioattività, risultati di analisi di radioattività o altre informazioni attendibili, che è improbabile che tale parametro superi il corrispondente valore di parametro. La regione o provincia autonoma determina il periodo, non superiore a 5 anni, per il quale non è richiesto il controllo del parametro, e comunica i motivi di tale decisione al Ministero della salute, cui fornisce tutta la documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati di eventuali indagini, controlli o verifiche effettuati. Il Ministero della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, le necessarie valutazioni, e provvede ad informare la Commissione Europea, inviando la documentazione di sostegno.


2. Radon

Le regioni e province autonome assicurano che siano effettuate indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in parte da fonti sotterranee situate in diverse aree geologiche o da bacini superficiali di origine vulcanica, e assicurano che nell'ambito di tali indagini siano raccolte informazioni su elementi quali le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la radioattività della roccia o del terreno e del tipo di captazione, che possano risultare utili per l'identificazione successiva delle aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attività di radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attività di radon nelle acque destinate al consumo umano è attivato allorché, in base ai risultati delle suddette indagini rappresentative e di eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I.

Tale controllo è effettuato con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.


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Allegato III - Controllo della dose indicativa e caratteristiche di prestazione analitica

1. Controllo del rispetto della dose indicativa (DI)

La dose indicativa (DI) deve essere calcolata sulla base del contenuto di radioattività dell'acqua, e in particolare della concentrazione dei radionuclidi in essa presenti.

Nell'ambito del programmi di controllo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto, la verifica del rispetto della DI deve essere effettuata mediante una strategia di screening del contenuto di radioattività nell'acqua destinata al consumo umano, basata sulla misura della concentrazione di attività alfa totale e beta totale N1. In particolari casi, adeguatamente motivati, si può applicare una strategia di screening che prevede la misura di singoli radionuclidi.


a) Strategia di screening basata sulla misura dell'attività alfa totale e beta totale

Il livello di screening per l'attività alfa totale è fissato a 0,1 Bq/l; il livello di screening per l'attività beta totale è fissato a 0,5 Bq/l.

Se le concentrazioni di attività alfa totale e beta totale risultano inferiori, rispettivamente, a 0,1 Bq/l e 0,5Bq/l, la DI risulta generalmente inferiore al valore di parametro di 0,1 mSv e quindi non sono necessarie ulteriori analisi, a meno che non vi siano indicazioni circa la probabile presenza nell'acqua di specifici radionuclidi in grado di determinare una DI superiore a 0,1 mSv. In tali casi va accertato se l'entità della presenza di tali specifici radionuclidi sia tale da determinare una DI superiore a 0,1 mSv, e, a tale scopo, è utile determinare preventivamente l'attività beta residua.

Nel caso in cui la concentrazione di attività alfa totale superi 0,1 Bq/l o la concentrazione di attività beta totale superi 0,5 Bq/l, occorre determinare la concentrazione di specifici radionuclidi, al fine di stabilire se il superamento dei livelli di screening comporti il superamento di 0,1 mSv per la DI. I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività. Nel caso in cui la concentrazione di attività beta totale sia superiore a 0,5 Bq/l è utile determinare preventivamente la concentrazione di attività beta residua.


b) Strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione di singoli radionuclidi

I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività.


2. Calcolo della dose indicativa (DI)

La DI è calcolata a partire dalle concentrazioni di attività dei radionuclidi e utilizzando i coefficienti di dose riportati nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o i coefficienti di dose adottati con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6 comma 2, sulla base di documenti più recenti elaborati da organismi internazionali competenti in materia.

In particolare, sulla base dei suddetti coefficienti di dose e assumendo un'ingestione annua di acqua di 730 litri, vengono calcolate, per i singoli radionuclidi, le concentrazioni derivate di attività a cui corrisponde una dose efficace impegnata di 0,1 mSv all'anno (tabella 1). La DI è quindi determinata dalla seguente formula:



dove:

n = numero di radionuclidi che contribuiscono alla DI ;

Ci(mis.) = concentrazione misurata del radionuclide i-esimo;

Ci(der.) = concentrazione derivata del radionuclide i-esimo.


La DI risulta inferiore o uguale al va

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