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D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 03/02/2016

Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, s

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Art. 1. - Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 - ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

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Art. 3. - Criteri che garantiscono il principio di separatezza

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all’art. 1 -ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014

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Art. 4. - Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale

1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all’ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

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Art. 5. - Modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale in agricoltura

1. Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo, che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, ai sensi dell’art. 4, in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui

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Art. 6. - Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell’art. 5.

2. Gli enti che hanno provveduto al riconoscimento degli organismi di consulenza ai sensi dell&rsqu

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Art. 7. - Sistema di certificazione di qualità

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d&rsquo

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Art. 8. - Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e

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Art. 9. - Norme di attuazione

1. Le regioni e le province autonome definiscono, ai sensi dell’art. 1 -ter, co

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Allegato 1 - Ambiti del sistema di consulenza

Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/

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