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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 09/06/2011, n. 108

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Narni – Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento Cpu11 Restauro Palazzo dei Priori a sede Ente Corsa all’Anello e Museo del Costume - Importo a base d’asta € 1.072.224,19 - S.A.: Comune di Narni.

In relazione all’art. 48 del Codice dei contratti, si precisa che, se nella fase di presentazione delle offerte devono essere assicurate tutte le forme di semplificazione procedimentale idonee a garantire, coerentemente con le norme comunitarie, la massima partecipazione alle gare degli operatori economici, nella successiva fase di controllo a campione è legittimo che la stazione appaltante pretenda un onere aggiuntivo di documentazione, onde evitare un inutile duplicato della fase iniziale e al fine di assicurare l’affidabilità dell’offerta. Inoltre, la dimostrazione documentale del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi non ri

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 7 marzo 2011 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Narni ha chiesto un parere circa il comportamento da adottare nei confronti del’impresa Costruzioni Cassandra S.r.l., che, sorteggiata ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006R nell’ambito della procedura per l’affidamento della progettazione ed esecuzioni dei lavori in oggetto, ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine speciale riferiti alla progettazione.

Più specificamente, secondo il Comune di Narni, l’impresa avrebbe comp

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Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta a questa Autorità concerne la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale in sede di verifica a campione ai sensi dell’art. 48 del Codice nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Narni per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel caso di specie la stazione appaltante sostiene che l’impresa Costruzioni Cassandra S.r.l., sorteggiata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/20006R, non abbia esaustivamente dimostrato il possesso del requisito tecnico relativo alla progettazione effettivamente svolta dalla struttura tecnica della Società essendosi limitata ad autocertificare il requisito già dichiarato.

L’art. 48 del Codice dei contratti, nel ricalcare sostanzialmente la procedura già prevista dall’art. 10, comma 1 quater della legge n. 104 del 1994 (ed estendendola anche ai servizi e alle forniture) prevede che le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle offerte presentate richiedano ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate scelti con sorteggio pubblico, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria, eventualmente richiesti nel bando di gara presentando la documentazione richiesta nel bando di gara o nella lettera di invito. Qualora tale prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla sua segnalazione a questa Autorità che, oltre ad applicare una sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell’impresa indempiente dalla partecipazione alle gare per un periodo da 1 a 12 mesi (viene così introdotta la possibilità di graduare la predetta sospensione, la cui durata era fissata in un anno dal citato art. 10,comma 1 quater della legge Merloni).

Sin dalla giurisprudenza formatasi sul previgente art. 10, comma 1 quater della legge n. 109 del 1994 (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6768) era stata esclusa la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dimos

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ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nell’ambito di un appalto avente

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