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D. Min. Sviluppo Econ. 22/12/2015, n. 226

Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.
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[Premessa]


Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400R;

Visto il decreto legi

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge»: il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203R, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

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Art. 2. - Regole per l'offerta al pubblico dei prestiti vitalizi ipotecari, trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta

1. Nel contratto di finanziamento sono presenti, secondo la scelta effettuata dal soggetto finanziato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-bis, della legge, anche in allegato al contratto stesso due prospetti esemplificativi, chiamati «Simulazione del piano di ammortamento», che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, e l'altro simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se ha un valore inferiore a questa ipotesi, all'eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l'età del soggetto fin

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Art. 3. - Casi e formalità che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile

1. Il rimborso integrale del finanziamento in un'unica soluzione può essere richiesto dal finanziatore nei seguenti casi:

a) al momento della morte del soggetto finanziato; se il finanziamento è cointestato, tale condizione si avvera al momento della morte del soggetto finanziato più longevo;

b) se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia, in particolare:

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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO (Il prestito vitalizio ipotecario in sintesi; Differenze con la nuda proprietà; Norma attuativa; Esclusione) - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO (Rimborso graduale della quota di interessi e delle spese; Agevolazioni fiscali; Grado dell’ipoteca iscrivibile sull’immobile e regole per il realizzo del credito; Mancato rimborso entro dodici mesi dal verificarsi di determinati eventi; Regole per l’offerta al pubblico; Riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile; Approfondimenti e risposte a FAQ).
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica