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D. Min. Interno 03/02/2016

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186R, recante “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105R, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione,

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Art. 2. - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi, di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da:

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata l

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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente d

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Art. 5. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli est

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Art. 6. - Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata

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Allegato - Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.


Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI


1.0 Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano ai depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.

Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 339, del 12 dicembre 1983, e successive modificazioni, quelle indicate nelle norme volontarie di settore, purché non in contrasto con il presente decreto, e quelle nel seguito indicate.

Qualora il deposito rientri in attività a rischio di incidente rilevante, ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, si applica anche la normativa vigente in tale materia.

Ai fini del presente decreto, per la protezione da atmosfere esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.


Sezione II - DEPOSITI IN SERBATOI FISSI


2.1. Elementi costitutivi

Un deposito per l'accumulo di gas in serbatoi fissi è composto da:

- serbatoi di accumulo;

- condotte di alimentazione e di scarico;

- eventuali stazioni di compressione e cabine di decompressione del gas;

- apparecchiature di controllo, esercizio e sicurezza;

- locali destinati a impianti accessori.


2.2. Definizioni

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

a) tubi-serbatoio: tubazioni metalliche interrate di grande diametro (normalmente superiore a 500 mm) costituite da tratti di tubo di limitata lunghezza disposti in vario modo (a pettine, a serpentina, a reticolo) e collegati tra di loro;

b) serbatoi: recipienti metallici cilindrici ad asse orizzontale o verticale, o sferici, installati in modo permanente e non sovrapposti;

c) gasometri: recipienti metallici ad asse verticale ed a volume variabile, con dispositivi di tenuta, tra le strutture mobili e quella fissa, di tipo a secco o idraulico;

d) accumulatori pressostatici: contenitori fissi, a volume variabile adibiti all'accumulo di gas prodotto da trasformazioni biologiche (biogas) conformi alla UNI 10458;

e) fabbricati interni: fabbricati destinati ad uffici e servizi inerenti l'attività e l'esercizio del complesso, costruiti all'interno del complesso stesso, con esclusione dei fabbricati ausiliari destinati a contenere esclusivamente apparecchiature.


2.3. Pressioni d'esercizio ammesse

Le pressioni relative a cui sono eserciti i depositi, possono raggiungere al massimo i seguenti valori:

- per gli accumulatori pressostatici: 0,05 bar (0,005 MPa);

- per i gasometri: 0,5 bar (0,05 MPa);

- per i serbatoi: 30 bar (3 MPA) per volume geometrico del singolo serbatoio superiore a 50 m3 e 50 bar (5 MPA) per volume geometrico del singolo serbatoio inferiore o uguale a 50 m3;

- per i tubi-serbatoio: quelle massime previste per le condotte, fino ad un massimo di 120 bar se interrati (12 MPa); i tubi-serbatoio eventualmente fuori terra sono assimilati ai serbatoi in media pressione(Pmax esercizio= 50 bar).

I depositi costituiti da:

- accumulatori e gasometri;

- serbatoi;

- tubi-serbatoio;

sono definiti depositi rispettivamente in bassa, media ed alta pressione.


2.4. Capacità di accumulo

La capacità di accumulo, misurata in m3, è data da:

C = V x P/Po

dove:

V = volume geometrico dei serbatoi o tubi-serbatoi, espresso in m3;

P = pressione assoluta massima, espressa in bar;

Po = pressione assoluta barometrica, espressa in bar e assunta convenzionalmente uguale ad 1 bar.

Per i gasometri ed accumulatori pressostatici, si assume come volume geometrico quello geometrico massimo.

Per pressione assoluta massima si intende quella massima di esercizio così come dichiarata dall'esercente.


2.5 Classificazione dei depositi

In funzione della capacità globale di accumulo, intesa coma somma delle singole capacità di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1a categoria: oltre 120.000 m3;

- 2a categoria: oltre 20.000 e fino a 120.000 m3;

- 3a categoria: oltre 1.000 m3 e fino a 20.000 m3;

- 4a categoria: fino a 1.000 m3.


2.6 Ubicazione

I depositi devono essere installati in aree compatibili con lo strumento urbanistico.


2.7. Recinzione

L'area di pertinenza del deposito deve essere delimitata da apposita recinzione, di altezza pari ad almeno 1,80 m posta ad una distanza dagli elementi pericolosi di cui al punto 2.8 non inferiore a quella di protezione fissata per gli elementi stessi.

La recinzione deve essere continua, robusta, realizzata con materiali incombustibili e idonea ad impedire l'avvicinamento agli elementi pericolosi del deposito.

Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di esodo delle persone, nella recinzione devono essere previsti almeno due varchi, di larghezza minima di 2,50 m, ragionevolmente distanziati, idonei ad assicurare, in caso di necessità, l'accesso dei mezzi di soccorso e l'esodo delle persone presenti.

Per i depositi di 4a categoria interrati la recinzione potrà prevedere un unico varco, anche solo pedonale, di larghezza non inferiore a 0,80 m, purché sufficiente per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo e per l'esodo delle persone.

Nel caso in cui il deposito sia parte integrante di un complesso avente una recinzione con le caratteristiche sopra descritte, la recinzione specifica del deposito può essere omessa, purché siano previsti idonei accorgimenti che impediscano, nell'area del deposito, il transito dei veicoli, integrati da segnaletica indicante i divieti, gli avvertimenti e le limitazioni di esercizio.


2.8. Elementi pericolosi

Sono considerati elementi pericolosi del deposito:

a) i recipienti destinati a contenere gas (tubi-serbatoio, serbatoi, gasometri, accumulatori pressostatici, digestori);

b) le stazioni di compressione e le cabine di decompressione;

c) ogni altro elemento che presenti pericolo di esplosione o di incendio nelle normali condizioni di funzionamento, inclusi il punto di travaso, i componenti e le tubazioni fisse con pressione di esercizio superiore a 5,0 bar (0,5 MPa).

Per tutti gli elementi di cui ai punti b) e c), con pressioni di esercizio inferiori a 5,0 bar (0,5 MPa), devono essere rispettate le norme di cui al DM 16 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”.


2.9. Distanze di sicurezza

Tutte le distanze vanno misurate a partire dal perimetro della proiezione in pianta degli elementi pericolosi del deposito.

I serbatoi fuori terra, impiegati per l'accumulo del gas in media pressione, devono essere suddivisi in gruppi composti da non più di sei unità, e comunque con capacità di accumulo non superiore a 50.000 m3 per gruppo.

Attorno ad ogni serbatoio o gruppo di serbatoi, deve essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione.

Anche attorno ai singoli recipienti di accumulo in bassa pressione ed ai depositi in alta pressione deve essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione. Tra i recipienti di accumulo e gli altri elementi pericolosi dell'impianto, di cui al punto 2.8, deve intercorrere la distanza di sicurezza interna con eccezione dei componenti funzionalmente collegati al recipiente, inclusi, per la 4a categoria, il punto di travaso e l'impianto di decompressione.

Tra l'area di sosta del veicolo addetto al rifornimento e gli elementi pericolosi del deposito deve intercorrere una distanza pari ad almeno quella di sicurezza interna.

Tra l'area di sosta del veicolo addetto al rifornimento e i fabbricati interni ed esterni deve intercorrere una distanza pari ad almeno quella di sicurezza esterna prevista dal punto 2.10.

La distanza di sicurezza esterna, variabile in funzione della categoria del deposito, deve intercorrere tra gli elementi pericolosi di cui al punto 2.8, lettere a) e c), ed il perimetro del più vicino fabbricato od opera pubblica, esterni allo stabilimento, oppure i confini di aree edificabili.

Con esclusione dei depositi costituiti da tubi-serbatoi interrati di 4a categoria, la distanza di sicurezza esterna deve essere aumentata del 50%, se i fabbricati esterni da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;

- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151R;

- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

È ammessa nell'ambito dello stesso complesso la realizzazione di un deposito misto, costituito cioè dalla combinazione di due o più tipi tra quelli elencati al punto 2.2, purché tra i punti più vicini dei serbatoi dei diversi tipi intercorra almeno la maggiore tra le specifiche distanze di sicurezza interna precisate al punto successivo.

Ai fini del computo delle distanze di sicurezza esterna dei depositi misti, la capacità totale di accumulo è data dalla somma delle capacità singole, definite come al punto 2.4, moltiplicate per un coefficiente:

- pari ad 1 per serbatoi, gasometri, o accumulatori

- pari a 0,2 per tubi-serbatoio interrati.

Si applica, pertanto, a ciascun serbatoio la distanza di sicurezza esterna propria del tipo (alta, media o bassa pressione) e della capacità singola di accumulo, considerando però una “categoria” che tenga conto della capacità totale di accumulo come sopra definita.

L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.


2.10. Computo delle distanze di sicurezza

a) Depositi costituiti da tubi-serbatoio (alta pressione):

- distanza dai fabbricati interni: la distanza fissata dalla tabella seguente:



TABELLA 2. CORRELAZIONE TRA LA DISTANZA DAI TUBI SERBATOI E LA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO


Pressione massima di esercizio [bar]

24 < P ≤ 60

12 < P ≤ 24

P ≤ 12

Distanza

10

7

5


Nota: Per pressioni di esercizio superiori a 60 bar le distanze vanno maggiorate in misura proporzionale ai valori della pressione fino ad un massimo del doppio.

Tale distanza va ulteriormente maggiorata del 50%, con un massimo di 20 m, se i fabbricati da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;

- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;

- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Ulteriori distanze da rispettare:

- distanza di protezione: 10 m (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4a categoria);

- distanza di sicurezza interna: 15 m (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4a categoria);

- distanza di sicurezza esterna: 20 m, (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4a categoria);

La distanza tra le superfici esterne di due tratti contigui di tubi-serbatoio interrati non deve essere inferiore al maggiore tra i diametri dei due tratti e comunque non inferiore ad un metro.


b) Depositi costituiti da serbatoi (media pressione):

Le distanze di sicurezza risultano dalla seguente tabella:


Serbatoi con capacità singola di accumulo

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