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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 06/11/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662R e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147R (legge di stabilità 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 48, lettera b), che istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) “Accordo quadro”: l'Accordo quadro di collaborazione sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013R (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni e integrazioni, in data 4 giugno 2014, dal MiSE, dal MEF e dalla BEI, e sue successive modificazioni e integrazioni; b) “Accordo InnovFin”: l'accordo del 12 giugno 2014 tra l'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti con il quale la Commissione europea ha delegato alla Banca europea per gli investimenti ed al Fondo europeo per gli investimenti il compito di gestire gli strumenti finanziari “Horizon 2020”, e sue successive modificazioni e integrazioni; c) “Banca”: la “banca autorizzata in Italia” o la “banca comunitaria”, come definite dall'art. 1, comma 2, lettere, rispettivamente, d) e b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. La definizione include altresì gli intermediari finanziari che fanno parte del gruppo bancario di appartenenza della banca; d) “BEI”: la Banca europea per gli investimenti; |
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Art. 2. - Ambito e finalità di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 48, letter |
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Art. 3. - Avvio dell'operazione1. La BEI comunica al Gestore del Fondo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presen |
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Art. 4. - Progetti ammissibili1. Nell'ambito dell'operazione di Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale sono finanziabili le seguenti tipologie di progetti, realizzati da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle PMI, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese: |
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Art. 5. - Finanziamenti diretti BEI1. I finanziamenti diretti BEI hanno le seguenti caratteristiche: a) coprono fino al 50 percento del costo complessivo del progetto di cui all'art. 4, comma 2, lettera a); b) hanno durata compresa tra 36 e 84 mesi; c) sono erogati, salvo div |
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Art. 6. - Finanziamenti intermediati BEI1. Le banche interessate a utilizzare i fondi messi a disposizione da BEI ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013R possono rivolgersi direttamente alla BEI. 2. I finanziamenti intermediati BEI hanno le seguenti caratteristiche: a) hanno durata compresa tra 36 e 84 mesi; b) sono erogati, salvo diverso avviso della BEI, in un'unica |
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Art. 7. - Chiusura del portafoglio di finanziamenti BEI1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI, ossia di stipula dei relativi contratti di finanziamento, termina decorsi 4 anni dalla data di suo avvio, di cui all'art. 3. Entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, la BEI invia al Gestore del Fondo la comunicazione di cui al comma 3. |
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Art. 8. - Garanzia della Sezione speciale sul portafoglio di finanziamenti BEI1. Sul portafoglio di finanziamenti BEI è concessa la garanzia della Sezione speciale in misura massima pari al 20 percento dell'ammontare nominale della dimensione del portafoglio e, comunque, fino a un importo massimo di euro 100.000.000,00. L'importo massimo della garanzia della Sezione speciale è ridotto per un ammontare pari alla dotazione destinata alla garanzia di secondo livello di cui al successivo art. 10. 2. La garanzia della Sezione speciale è concessa in favore della BEI a titolo oneroso. Durante la fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI, ivi incluso l'eventuale periodo di estensione di cui all'art. 7, comma 4, a cadenza trimestrale, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno fino alla chiusura del portafoglio di finanziamenti BEI, la commissione di garanzia è calcolata come la somma tra: a) il prodotto di 0,50 percento, su base annua, e l'ammontare della garanzia effettivamente a disposizione di BEI all'inizio del trimestre di riferimento. Il predetto ammontare è pari al 20 percento della somma degli importi nominali dei singoli finanziamenti BEI erogati. All'importo così determinato sono sottratti le somme destinate, entro la data di inizio del trime |
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Art. 9. - Attivazione della garanzia della Sezione speciale1. Al manifestarsi di un evento di escussione, la BEI può escutere la garanzia della Sezione speciale. A tal fine, la BEI deve inviare, entro 90 giorni dalla data in cui è stata comunicata al debitore e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione di pagamento a fronte dell'evento di escussione, apposita comunicazione al Gestore del Fondo, sulla base di specifico modulo nel quale sono riportati, in particolare, dati e informazioni relativi a: |
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Art. 11. - Norme finali1. I riferimenti allo statuto della BEI, alle linee guida e alle politiche della BEI sono da intendersi come riferiti ai documenti o alle p |
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