FAST FIND : NR34693

Delib. G.R. Lombardia 17/12/2015, n. X/4593

Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici.

Con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in B.U. 05/01/2016, n. 1

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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che contiene, al capo IV bis, le disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità, mediante veicoli a basse emissioni complessive e a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

- il programma regionale di sviluppo della X Legislatura (approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013) che ha individuato tra le priorità di legislatura azioni specifiche per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’am

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Allegato - Linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici

1. Introduzione e finalità del documento

Negli ultimi anni il settore della mobilità elettrica si è modificato rapidamente e in maniera sostanziale, trasformandosi da tematica di nicchia a realtà tecnologica e commerciale, con interessanti prospettive di sviluppo nei prossimi anni. La scesa in campo dei grandi costruttori di veicoli, iniziata intorno al 2010, prosegue tuttora, con la presentazione di nuovi modelli e un piccolo ma costante aumento delle immatricolazioni sia a livello mondiale che nel nostro paese. Allo stesso tempo, si assiste ad una sempre maggiore consapevolezza da parte dell’opinione pubblica di questa nuova forma di trazione e dei vantaggi ad essa connessi.

In questa situazione, i decisori politici nazionali ed europei si stanno muovendo per creare un contesto che sia normativamente ed economicamente in grado di supportare la crescita e lo sviluppo del settore, con una particolare attenzione alla infrastruttura di ricarica, componente chiave per abilitare una diffusione di massa di questa tipologia di veicoli.

Regione Lombardia, in linea con il contesto normativo europeo, nazionale e regionale riportato in dettaglio nel Capitolo 2, si propone, con le presenti Linee Guida, di fornire indicazioni precise in merito alla metodologia e alle priorità da considerare nella realizzazione dell’infrastruttura ed ai requisiti tecnici che quest’ultima dovrà rispettare. Obiettivo di Regione Lombardia è quello di promuovere lo sviluppo di una rete di ricarica che supporti la circolazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

In tal senso il presente documento illustra i principi generali utili alla progettazione di reti di infrastrutturazione per mobilità elettrica locali, così come le scelte tecniche da perseguire a seconda della tipologia di installazione. Le linee di sviluppo sono articolate per poter supportare sia la ricarica ad accesso pubblico che quella ad accesso privato (si veda in tal senso la definizione riportata nella Direttiva 94/2014/UE), in un quadro quanto più possibile sinergico e funzionale.

Quanto definito nelle Linee Guida risponde ai seguenti criteri generali, considerati alla base di un processo di infrastrutturazione efficiente e rapidamente attuabile:

- identificare le aree di intervento secondo uno schema di priorità;

- abilitare il maggior numero di servizi possibili con la stessa infrastruttura;

- ridurre le barriere all’ingresso ai potenziali utilizzatori;

- ottimizzare i costi;

- garantire l’accesso a tutti i potenziali utilizzatori, anche se occasionali;

- promuovere l’integrazione con altre forme di trasporto, sia pubblico che privato (intermodalità).

- mantenere la rispondenza alla normativa nazionale ed europea;

Si specifica che le presenti Linee Guida rivestono un ruolo di indirizzo e che le disposizioni contenute al loro interno sono da considerarsi come uno strumento fondamentale identificato da Regione Lombardia per una corretta infrastrutturazione a livello regionale. Sono perciò da intendersi indirizzate a tutti i soggetti che hanno in programma la realizzazione di una infrastruttura di ricarica sul territorio regionale. Si tenga presente, in ogni caso, che tutti i sistemi di ricarica che verranno installati sul territorio regionale dovranno tenere presente quanto previsto dalle norme nazionali ed europee, con particolare attenzione a quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE.

Si specifica che le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida fanno riferimento principalmente alla infrastruttura di ricarica destinata alle seguenti categorie di veicoli, come definite dall’Art. 47 del Dlgs. n. 285/1992, “Nuovo codice della strada” e s.m.& i.:

- Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o merci aventi almeno quattro ruote (da qui detti “autovetture e veicoli commerciali”) e ricadenti nelle seguenti categorie:

categoria M (trasporto persone)

categoria N (trasporto merci)

- Ciclomotori, motocicli e quadricicli, comprendenti:

veicoli a due ruote (categorie L1e, L3e).

veicoli a tre ruote (categorie L2e, L4e, L5e);

quadricicli leggeri e pesanti (categorie L6e, L7e).

Inoltre, come più approfonditamente spiegato nel seguito del documento, si fa principalmente riferimento a due macro-categorie di punti di ricarica, conformemente a quanto definito nella Direttiva 2014/94/UE:

- «punto di ricarica accessibile al pubblico»:

un punto di ricarica che garantisce, a livello di Unione, un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L’accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento;

un punto di ricarica privato accessibile al pubblico a mezzo di carte di registrazione, pagamento di oneri, autorizzazione

abbonamento;

un punto di ricarica per sistemi di auto condivisa che consenta l’accesso di utenti terzi mediante abbonamento;

un punto di ricarica localizzato nei parcheggi pubblici.

- “punto di ricarica ad accesso privato”: un punto di ricarica privato accessibile in esclusiva ad un utente o una classe specifica di utenti.

Sono infine adottate le seguenti definizioni principali:

- «veicolo elettrico»: un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente;

- «veicolo ibrido plug-in»: un veicolo con doppia motorizzazione, elettrica ed endotermica, la cui batteria, normalmente dimensionata per una autonomia di poche decine di chilometri, può essere ricaricata dalla rete elettrica.

- «veicolo ricaricabile da rete»: un veicolo, sia esso elettrico o ibrido plug-in, che può ricaricare la propria batteria interna tramite connessione alla rete elettrica.

- «punto di ricarica»: un’interfaccia in grado di caricare un veicolo alla volta. Nel caso di sistemi multistandard, il numero di punti di ricarica non è corrispondente al numero di connettori/prese disponibili ma al numero di veicoli ricaricabili contemporaneamente;

- «punto di ricarica normal power (di potenza standard)»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico;

- «punto di ricarica high power (di potenza elevata)»: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW;

- «wall-box»: un sistema di ricarica costituito da un dispositivo installato a parete di potenza pari o inferiore a 22 kW dotato di contatore autonomo o collegato funzionalmente al contatore, in genere utilizzato in ambito residenziale con una potenza pari o inferiore a 3,7 kW e con possibilità di una eventuale integrazione in sistemi di automazione e gestione di potenza dell’edificio.


2. La mobilità elettrica e il contesto normativo

2.1 Il quadro normativo europeo

Lo sviluppo di una rete trans-europea dei trasporti, che garantisca la mobilità di persone e beni con infrastrutture di qualità, è considerata dalle politiche europee come una azione prioritaria per il miglioramento della coesione dei territori.

Un altro pilastro della politica europea è rappresentato dalla competitività e “sostenibilità” dei trasporti, tema ampiamente sviluppato fin dagli anni ‘90 e culminato nel 2011 con la pubblicazione dei Libro Bianco dei Trasporti “Tabella di Marcia verso uno spazio unico europeo dei Trasporti, per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”. All’interno del documento si declinano gli obiettivi per un sistema di trasporti competitivo ed efficiente, in grado di ridurre del 60% le rispettive emissioni di gas serra entro il 2050. Il Libro Bianco specifica quindi una serie di azioni e impegni da realizzare entro il 2020 e il 2030, strutturati secondo una serie di obiettivi trasversali che l’Unione Europea identifica e sostiene come linee di indirizzo:

- In merito ai modelli economici di sviluppo:

Sostegno di una logica di mercato che favorisca la concorrenza tra operatori;

Coinvolgimento dei capitali privati.

- Sviluppo di un sistema di logistica intermodale;

- Innovazione tecnologica, infomobilità, ICT applicate ai trasporti;

- Sicurezza stradale;

- Mobilità urbana sostenibile.

Indicazioni di particolare rilevanza sono inoltre articolate all’interno dei seguenti strumenti normativi:

- L’accordo raggiunto nell’ottobre 2014 dalla Commissione europea sul pacchetto clima - energia 2030, in cui si prevede una riduzione obbligatoria di gas serra del 40% entro il 2030, nel complesso della UE, e l’aumento al 27% della produzione di energia pulita (fonti rinnovabili) sul totale dell’eurozona. Negli stessi tempi e della stessa percentuale (27%) sarà l’incremento dell’efficienza energetica, da ottenersi anche attraverso l’utilizzo di tecnologie a risparmio energetico e un miglioramento dell’interconnessione delle reti elettriche europee.

- La Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che fissa un obiettivo del 10% di energia rinnovabile sul consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2020;

- La Direttiva 2010/40/UE, del 7 luglio 2010, che promuove la diffusione del sistema di trasporto intelligente, nel settore del trasporto stradale, in rapporto con altre modalità di trasporto;

- La Direttiva 2014/94/UE, del 22 ottobre 2014, nota anche come AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), che stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, per ridurre al minimo la dipendenza del petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La Direttiva intende come combustibili alternativi:

elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, e gas naturale compreso il biometano.

Quest’ultima Direttiva ricopre un ruolo molto importante nel panorama normativo del settore e ne sarà punto di riferimento per alcuni anni. Al suo interno si stabiliscono per la prima volta alcuni requisiti tecnici di base che contribuiscano a rendere l’infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo (si veda il Cap. 5), così come si definiscono alcuni compiti e obiettivi in termini di pianificazione e infrastrutturazione per gli Stati Membri. Secondo quanto avvalorato dalla norma, l’utilizzo dell’elettricità come combustibile alternativo può aumentare l’efficienza dei veicoli stradali, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e generare vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico, in particolare negli agglomerati urbani/suburbani e nelle zone densamente popolate.

Vista questa premessa gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2020, dovranno dunque:

- fare in modo che siano creati punti di ricarica accessibili al pubblico in quantità tale da garantire una copertura adeguata, al fine di consentire ai veicoli elettrici di circolare;

- stabilire il numero di punti di ricarica da installare, tenendo conto del numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro la fine del 2020. Un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico dovrebbe essere installato, in particolare, nelle stazioni di trasporto pubblico, come terminali portuali per passeggeri, aeroporti o stazioni ferroviarie. I proprietari privati di veicoli elettrici dipendono in larga misura dall’accesso ai punti di ricarica ubicati in parcheggi collettivi di condomini, uffici e zone commerciali; è opportuno che le autorità pubbliche adottino misure per assistere gli utilizzatori di tali veicoli, garantendo che i progettisti e i gestori dei siti citati mettano a disposizione l’infrastruttura adeguata con un numero sufficiente di punti di ricarica per veicoli elettrici.

- garantire la costruzione di un’infrastruttura accessibile a tutti per la fornitura di elettricità ai veicoli a motore;

- adottare, nei loro quadri strategici nazionali, misure volte ad incoraggiare ed agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico.

Linee di indirizzo significative, riprese anche nella stessa Direttiva AFID, provengono infine dalla relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012, la quale raccomanda di avviare azioni concrete su temi centrali come la mobilità elettrica, la sicurezza stradale, i sistemi di trasporto intelligenti, le strategie di accesso ai mercati e il riesame della normativa sulle emissioni di CO2 di autovetture e furgoni.

L’attuazione delle raccomandazioni indicate nella relazione finale di CARS 21 è considerata necessaria al fine di introdurre vari carburanti alternativi e, di conseguenza, sviluppare infrastrutture che consentano la diffusione sul mercato di veicoli funzionanti con i suddetti carburanti.


2.2 Il quadro normativo nazionale

Le politiche dei trasporti nazionali si relazionano con la programmazione europea, recependone gli indirizzi, e con quella regionale e locale, fornendo indicazioni in merito alle infrastrutture strategiche e individuando riferimenti comuni per il paese. Queste azioni si sono sviluppate sia mediante “Piani per obiettivi”, quindi azioni di carattere strategico generale, sia tramite azioni di carattere settoriale, quali “Piani settoriali” e finanziamenti di opere.

Tra i principali documenti di programmazione nazionale si segnalano:

- il Piano di Azione Nazionale delle energie rinnovabili dell’Italia (PAN 2010), previsto dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell’obiettivo vincolante per l’Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali. L’obiettivo deve essere raggiunto mediante l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori: Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti;

- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica (PNIRE), che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

- il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL 2001), volto a fornire un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nazionale e di armonizzare l’attuazione degli interventi;

- le Linee Guida del Piano Generale della Mobilità (2007), con la finalità di garantire lo sviluppo di una mobilità efficiente, sicura e sostenibile;

- il Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, che indica le azioni per ridurre il costo dell’inefficienza dei trasporti delle merci, per acquisire nuovi volumi di traffico merci. Il documento mette a fuoco le principali aree di criticità: efficienza nei processi di filiera, trasporti internazionali e valichi, il collegamento autotrasporto e porti, la city logistics.

- Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), con prima edizione nel 1999, e a oggi alla quinta edizione, che ha come obiettivo l’incremento della sicurezza e individua le maggiori criticità e le azioni prioritarie di intervento (es.: su tratte autostradali critiche, aree urbane).


2.3 Il quadro normativo regionale

La politica sulla mobilità e i trasporti della Regione Lombardia fa suoi gli indirizzi europei e nazionali e li declina in azioni di dettaglio a scala locale. L’attività sul tema si colloca in stretto dialogo con la programmazione socio-economica e territoriale, con la quale si propone di avere uno sviluppo sinergico. Tra i documenti di riferimento normativo in tali ambiti, si segnalano in particolare:

- Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), con orizzonte 2013-2018, strumento che definisce le priorità e le strategie regionali di medio termine (ad esempio: lo sviluppo di infrastrutture dei grandi corridoi multimodali, il trasporto ferroviario regionale, il TPL -Trasporto Pubblico Locale-, lo sviluppo del sistema aeroportuale, delle vie d’acqua, la mobilità delle merci, le forme innovative di mobilità a basso impatto ambientale).

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