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Sent. TAR. Campania Napoli 15/01/2015, n. 259

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La veranda richiede il permesso di costruire.
Per costante giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 06 luglio 2007, n. 6551; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 maggio 2008, n. 4255; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 847), gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire. Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2008, n. 14329). Né può assumere rilievo la contestazione incentrata sulla natura dei materiali utilizzati per tale chiusura, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito il Collegio rileva che le strutture fissate in maniera stabile al pavimento, comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria. Ed invero in materia urbanistico - edilizia il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere appunto una superficie chiusa su un minimo di tre lati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 24.5.2010, n. 8342; T.A.R. Piemonte, 12.7.2005, n. 2824). Inoltre a prescindere da tale rilievo, gli interventi in oggetto determinano la modifica dei prospetti. Pertanto, la realizzazione di tali opere è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, nella misura in cui realizza "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 21 dicembre 2007, n. 16493), con conseguente legittimità della sanzione demolitoria ingiunta.

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