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Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 08/01/2001, n. 5

Decreto legislativo 26/5/2000 n.241: attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
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[Premessa]


A seguito della delega contenuta nella legge comunitaria n. 25/99 è stato emanato il decreto legislativo 26/5/2000 n. 241

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Capo I - Campo di applicazione

Artt. 1 e 2: sono stati introdotti i concetti di pratica ed intervento, previsti dalla direttiva, e del criterio di trascurabilità delle pratiche ai fini del campo di applicazione. Per pratica si intende qualunque attività umana che implichi un rischio da radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale (produzione, trattamento, detenzione, manipolazione ecc.) o da radionuclidi naturali, sia nel caso in cui questi ultimi sono trattati per le loro proprietà radioattive, sia quando i predetti radionuclidi naturali divengono soggette alla normativa ai

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Capo II -Definizioni

Art. 4: le definizioni sono state accorpate in un unico articolo

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Capo III bis - Esposizioni a particolari sorgenti naturali

Gli artt. da 10 bis a 10 octies introducono le disposizioni per l’esposizione derivante da sorgenti naturali di radiazioni in alcune attività lavorative. A causa del gran numero di aziende coinvolte nella problematica, l’attuazione delle disposizioni avrà un notevole impatto sul mondo del lavoro e, pertanto, per la loro applicazione è stato previsto un congruo periodo di tempo.

In particolare le attività coinvolte sono le seguenti:

Attività lavorative in luoghi sotterranei: il datore di lavoro deve effettuare la misurazione della concentrazione di radon entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, secondo linee guida emanate dalla cosiddetta Commissione "radon" istituita dall’art. 10 septies. Regime transitorio: l’obbligo predetto entra in vigore il I marzo 2002, fermo restando i 24 mesi di tempo, a partire da quest’ultima data, per effettuare le misure. (art. 37, comma 2, D.Lgs. 241/00 R).

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Capi V e VI - Regime giuridico per l’importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione Regime autorizzativo

È stato introdotto l’art. 18 bis che prevede l’obbligo di autorizzazione per "l’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione di beni di consumo".

È stato inoltre completamente riscritto l’art. 22 eliminando la "denuncia di detenzione" ed introducendo la comunicazione preventiva delle pratiche nei casi in cui non siano previsti provvedimenti autorizzativi. Tale comunicazione, a differenza della denuncia di detenzione, che veniva effettuata entro i dieci giorni successivi, deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio della detenzione delle sorgenti.

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Capo VIII - Protezione Sanitaria dei Lavoratori

Per quanto attiene al capo VIII, che interessa più strettamente il Ministero del Lavoro, le modifiche apportate riguardano sostanzialmente norme contenute nella direttiva 96/29. In particolare si evidenziano quelle relative ai seguenti articoli:

Art. 64 che prevede l’inclusione tra i lavoratori tutelati dei lavoratori autonomi anche quando lavorano presso strutture proprie. A tale proposito, si fa rilevare che coloro che svolgono un’attività senza impieghi di propri mezzi organizzati, a favore di un soggetto nel quadro di un rapporto continuativo con retribuzione periodica prestabilita. (cosiddetti lavoratori parasubordinati) non rientrano tra i lavoratori autonomi bensì tra gli equiparati ai lavoratori subordinati di cui all’art. 60. A sostegno di questa tesi va citato il recente D.Lgs 38/2000 R che ha esteso l’obbligo di assicurazione obbligatoria all’INAIL di tali lavoratori, assimilandoli quindi ai lavoratori dipendenti.

Art. 69 concernente la protezione delle lavoratrici gestanti. La modifica, oltre che introdurre un limite di dose per il nascituro, vieta l’attività di tali lavoratrici in zone controllate o sorvegliate, eliminando in tal modo la possibilità di dubbi interpretativi.

Art. 81 e 90 concernenti la documentazione di sorveglianza fisica e medica. Alla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività d’impresa comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, il documento sanitario personale, unitamente alla scheda dosimetrica, deve essere inviato all’ISPESL invece che all’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.

Art. 85 che ha introdotto esplicitamente la possibilità per il medico di aumentare la frequenza delle visite mediche.

Si sottolinea che nulla è innovato per quanto riguarda le competenze; pertanto l’ANPA ed il Ministero del Lavoro continuano ad effettuare la vigilanza su tutti i tipi di sorgenti (macchine radiogene e sostanze radioattive), mentre le aziende sanitarie locali la effettuano limitatamente alle macchine radiogene. Inoltre, a seguito di specifico quesito, si fa rilevare che l’art. 83 del D.P.R. 185/64 è stato abrogato a partire dall’1/1/96 e pertanto da tale data la sorveglianza fisica o medica della protezione può essere effettuata sia da persone fisiche iscritte nei relativi elenchi, sia da persone giuridiche, compresi gli ex Istituti autorizzati, purché la sorveglianza venga effettuata tramite esperti qualificati o medici autorizzati, sui quali ricade in ogni caso la responsabilità penale ed amministrativa.

Sono collegati al Capo VIII gli allegati III, IV, V, VI e XI.

L’Allegato III è rimasto in gran parte inalterato; le modifiche riguardano l’obbligo di tenere conto delle esposizioni potenziali nella classificazione dei lavoratori e l’introduzione delle esposizioni soggette ad autorizzazione speciale in sostituzione delle esposizioni eccezionali concordate. Tali esposizioni devono essere autorizzate dall’organo di vigilanza che fisserà anche il relativo limite di dose, che in ogni caso non può superare i 100 mSv.

L’Allegato IV ha invece subito profonde modifiche; va innanzitutto rilevato che è stato eliminato il limite di dose quinquennale, stabilendo un limite di 20 mSv/anno; ciò in armonia con quanto previsto dalla direttiva e considerando altresì che un limite annuale fisso, oltre ad essere più protettivo, faci

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