FAST FIND : GP13682

Sent. C. Cass. pen. 10/06/2010, n. 38991

2260929 2260929
Sicurezza sul lavoro - Reato - Posizione di garanzia e rapporto di causalità - Malattie professionali conseguenti ad esposizione all'amianto - Asbestosi - Fattipecie.

1. In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

2. In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità).

Dalla redazione

  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro

CHE COSA È LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - REQUISITI E CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI (Requisiti di forma; Requisiti di sostanza) - EFFETTI DELLA DELEGA E OBBLIGHI NON DELEGABILI (Esonero di responsabilità; Obbligo di vigilanza che permane; Funzioni non delegabili; Delega parzialmente invalida; Invalidità della delega ed esercizio di fatto) - DIFFERENZE TRA LA DELEGA ED ALTRE FATTISPECIE (Nomina di altre figure; La subdelega).
A cura di:
  • Alfonso Mancini