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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 27/10/2015, n. 43111
Sent. C. Cass. pen. 27/10/2015, n. 43111
Edilizia e immobili - Attività edilizia - Mutamento di destinazione d'uso previa esecuzione di opere edilizie - Assenza del permesso di costruire - Conseguenze - Fattispecie.In tema di reati urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione in esso di opere edilizie, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 essendo irrilevanti le modifiche apportate dal |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE |
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RITENUTO IN FATTOIl Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 novembre 2014, ha rigettato l'appello presentato da M.P. avverso il provvedimento con il quale il Gip di quella stessa sede aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca del sequestro avente ad oggetto le opere edili fatte realizzare, in assenza delle prescritte autorizzazioni, dal predetto su di un terreno di proprietà del padre. Il ricorrente aveva fondato la propria richiesta di revoca in parte sulla avvenuta rimozione di un'aliquota delle opere realizzate ed in parte sulla qualificazione delle restanti opere come costituenti un semplice intervento di risanamento conservativo di opere preesistenti, senza modificazione della loro destinazione d'uso, senza incremento volumetrico e s |
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CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, col quale è lamentata l'omessa applicazione dell'art. 17 della legge n. 164 del 2014, in forza della quale sarebbe stata modificata la nozione del concetto di manutenzione straordinaria "limitando il perimetro di valutazione del cd carico urbanistico alla sola volumetria complessiva degli edifici", osserva la Corte che nel caso in questione il Tribunale di Napoli ha ravvisato nelle opere fatte eseguire dal M. non una mera opera di manutenzione straordinaria ma una vera e propria ristrutturazione edilizia all'esito della quale il ricorrente ha modificato la destinazione d'uso di un immobile preesistente. Questi, infatti, per effetto delle opere interne in esso fatte eseguire, il cui contenuto non lascia dubbi in ordine al nuovo utilizzo cui l'immobile è stato destinato (tali opere, infatti sono consistite in nuove murature, tramezzature int |
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P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |
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